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Le nuove linee guida della legge 40

La legge 40/2004, che regola nel nostro paese le procedure per la procreazione medicalmente assistita, prevede all’articolo 7 l’aggiornamento, almeno triennale, delle linee guida applicative, sulla base dell’evoluzione tecnico-scientifica.

Le vecchie linee guida erano state oggetto di severe critiche anche da parte della magistratura come il tribunale di Cagliari (sentenza di settembre 2007), di Firenze (sentenza del dicembre 2007) e dal Tar del Lazio (gennaio 2008: commento, estratto della sentenza). Quest’ultimo aveva sostenuto illegittima la limitazione della diagnosi preimpianto alle sole metodiche osservazionali che hanno però il vantaggio di evitare il pericolo di danneggiare o addirittura distruggere gli embrioni.

Il 30 Aprile 2008 la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato le nuove linee guide per l’applicazione della legge 40 emanate dal Ministro della Sanità Livia Turco, espressione del Governo Prodi alla fine del suo mandato. Sono sostanzialmente tre le novità:

Ogni centro per la procreazione medicalmente assistita (Pma) deve garantire un adeguato sostegno psicologico alla coppia tramite la consulenza di un esperto adeguatamente formato.

La possibilità di ricorrere alle tecniche di Pma è ora estesa anche alle coppie in cui l’uomo sia affetto da malattie virali sessualmente trasmissibili (Aids, epatite B e C) dove il rapporto sessuale comporti un elevato rischio di infezione.

È possibile eseguire veri e propri test genetici sull’embrione prima che venga impiantato

È evidente che queste nuove linee guida del ministro Turco riaprono ancora una volta la discussione sulle complesse questioni morali che circondano le tecnologie biomediche applicate ai tentativi di superare la sterilità, fenomeno che appare in crescita nei paesi nord-occidentali.

È stato sicuramente utile richiedere la presenza della figura dello psicologo nei centri dove si pratica la Pma; la nascita infatti è un evento ricco dimensioni esistenziali che non possono essere limitate alla sola realtà biologica.

Molto più complessa e critica è invece la scelta di consentire la diagnosi genetica preimpianto sull’embrione. Tale diagnosi infatti consentirebbe di individuare a priori i soggetti portatori di malattia; questo però significa che, in assenza di una terapia, l’unica scelta che rimane è quella di eliminare anticipatamente l’embrione malato. Tale scelta sembra in contraddizione con gli articoli 13 e 14 della stessa l.40 che rifiutano il concetto di selezione genetica e non ammettono la distruzione degli embrioni. Uno dei punti eticamente qualificanti della l.40 infatti è sempre stato il principio di precauzione nei confronti dell’embrione non considerato alla stregua di semplice materiale biologico.

Queste nuove linee guida si espongono alla possibilità di perseguire l’idea di un diritto al figlio sano che non passa più attraverso la tradizionale cura delle malattie, ma attraverso la selezione embrionale, la quale si traduce di fatto (al di là delle dichiarazioni ufficiali) in una prassi di discriminazione e uccisione di tutti quei figli allo stato embrionale che risultano portatori di patologie conosciute e individuabili. Per dirla semplicemente vorrebbe dire eliminare il malato per eliminare la malattia; siamo di fronte al rischio di reiterare atteggiamenti discriminatori e marginalizzanti nei confronti dei malati e della “diversità” in generale, atteggiamenti che anche nel secolo scorso hanno aperto scenari eticamente inaccettabili.

Il diritto alla vita e alla cura dei malati è il fondamento di ogni altro diritto; l’esistenza umana non può essere un bene disponibile alla volontà degli altri, è una realtà non negoziabile, soprattutto lì dove è più fragile e vulnerabile e di cui ogni società civile deve farsi garante.

 

Gian Antonio Dei Tos

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