Semplificazioni adempimenti sulla privacy (art. 29)
E’ introdotta la semplificazione degli adempimenti di privacy per i “soggetti che trattano dati personali non sensibili, e l’unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi”.
Limiti all’uso del contante e degli assegni (art. 32, comma 1)
Viene modificato l’importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti: era 5 mila euro, dal 25 giugno questo limite è innalzato a euro 12.500.
Assegni: dal 25 giugno gli assegni bancari e postali sono trasferibili se emessi per importi inferiori a euro 12.500; dal 25 giugno non è più necessario, per ogni girata, indicare il codice fiscale del girante.
Tracciabilità dei compensi per i lavoratori autonomi (art. 32, comma 3)
Dal 25 giugno i lavoratori autonomi non sono più obbligati a: tenere uno o più conti correnti sui quali far confluire gli incassi/proventi professionali; né a incassare i compensi di importo pari o superiore al limite fissato (fino al 30 giugno) a 1.000 euro, esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili.
Abrogazione degli elenchi clienti e fornitori (art. 33, comma 3)
E’ soppresso l’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori. Tale novità decorre dagli elenchi relativi al 2008. Cancellate anche le sanzioni per l’omessa, incompleta o non veritiera presentazione degli elenchi clienti e fornitori; questo si riflette anche sulle eventuali irregolarità riguardanti gli elenchi clienti fornitori presentati nel 2007 (relativi al 2006) e nel 2008 (relativi al 2007).
Lavoro e previdenza
Cumulo tra pensione e redditi di lavoro autonomo o dipendente (art.19)
Dal 2009 sarà eliminato il divieto di cumulo tra pensione e redditi di lavoro. Tale novità non riguarda gli assegni di invalidità e i titolari di pensione di reversibilità.
Proroga contratto di lavoro a tempo determinato (art.21)
Il contratto di lavoro a termine potrà essere rinnovato anche oltre i 36 mesi attualmente consentiti; le ragioni tecniche, produttive, organizzative che giustificano la proroga potranno essere riferite anche all’ordinaria attività aziendale. Infine, viene limitato il diritto di precedenza nelle assunzioni di chi ha avuto contratti a tempo determinato.
Abolizione dell’iter telematico per le dimissioni volontarie (art. 39, comma 10).
Si ritorna alla forma libera delle dimissioni.
Abolizione libro matricola e libro paga (art. 39)
Il libro matricola ed il libro paga vengono sostituiti dal libro unico del lavoro. Il libro infortuni non è toccato dalle modifiche. Le modifiche andranno a regime con un decreto da emanarsi entro il 25 luglio.
Cooperative
La manovra contiene rilevanti novità per le cooperative. In sintesi:
- le cooperative a mutualità prevalente, che espongono in bilancio un debito per finanziamenti da parte dei soci superiori a 50 milioni di euro e al patrimonio netto contabile, sono tenute a destinare il 5% dell’utile netto annuale ad un Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti. Le modalità e termini saranno stabiliti da un decreto di prossima emanazione. La disposizione si applica all’utile dell’esercizio in corso al 25 giugno 2008 e a quello successivo (se esercizio coincidente con anno solare utile 2008 e 2009)
- passa dal 12,50 al 20% la ritenuta a titolo d’imposta (art. 6 del decreto legge 63/2002) sugli interessi corrisposti ai soci persone fisiche sui prestiti da questi concessi
- per le cooperative di consumo e loro consorzi è ridotta dal 70 al 45% la percentuale di utile d’esercizio accantonato a riserva indivisibile esente da Ires. In sostanza la quota di utile tassabile passa da 30 al 55%. La disposizione si applica dal periodo d’imposta in corso al 25 giugno 2008, inoltre bisognerà tener conto di tale nuova minore esenzione, rideterminando l’imposta per il 2007, per il calcolo del secondo acconto 2008, in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Nulla cambia per le cooperative diverse da quelle di consumo, di conseguenza la quota di utile tassato rimane al 30%, ovvero al 20% per le cooperative agricole
No comment yet, add your voice below!