“Le strutture residenziali accreditate gestite da istituzioni pubbliche o private (…) non possono richiedere il versamento di una cauzione ai fini dell’accesso alle prestazioni erogate dalla struttura stessa”.
Lo stabilisce la Finanziaria 2012 del Veneto (legge regionale 13 del 6 aprile) all’articolo 19. Il testo approvato è un aggiunta all’articolo 33 della legge regionale 1/2004 relativo ai “criteri di accesso per gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti”. Si riferisce quindi sia ad anziani che a disabili.
La Finanziaria 2012 stabilisce che gli enti hanno 120 giorni a disposizione dall’entrata in vigore della legge (pubblicata sul Bur del 10 aprile 2012) per adeguare i propri regolamenti al divieto di cauzione.
A proporre questo divieto è stata l’Italia dei Valori, che ha trovato appoggio praticamente unanime negli altri partiti in consiglio regionale.
Sul tema Uneba Veneto ha già espresso i propri dubbi. “L’intervento della Regione potrebbe essere illegittimo, dato che va ad agire su un contratto tra privati: la casa di riposo e l’ospite”, aveva già dichiarato il presidente Francesco Facci al giornale l’Arena che aveva dedicato a marzo un ampio approfondimento al tema. Lo trovi qui, a pagina 5 della Rassegna Stampa di Uneba Veneto e Uripa del 17 marzo.
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