Novità per l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private nel Lazio. Le porta la legge 3 del 10 agosto 2010 di assestamento nel bilancio regionale, con i commi da 18 a 26 dell’articolo 1 della legge.
All’articolo 1, comma 18, si spiega infatti che
"Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il termine del 10 dicembre 2010, presentano alla Regione nuova domanda di conferma dell’autorizzazione all’esercizio nonché la domanda di accreditamento istituzionale definitivo (…)
Mentre il comma 19:
Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private che sono state oggetto di intese di riconversione ratificate con decreto del Commissario ad acta per il Piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario, qualora non ancora operanti a seguito della riconversione e in possesso dei requisiti previsti per l’autorizzazione all’esercizio delle strutture o attività riconvertite, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, operano in regime di provvisorio accreditamento. Le stesse devono, comunque, presentare domanda di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo con le medesime modalità e negli stessi termini previsti nei commi da 18 a 26.
I commi 20 e 21 stabiliscono le modalità di presentazione della domanda di accreditamento. I commi 22, 23 e 24 chiariscono come viene riconosciuto l’accreditamento e come viene verificato il possesso dei requisiti.
L’articolo 26 stabilisce che “la mancata presentazione delle domande di cui ai commi 18 e 19 entro il termine del 10 dicembre 2010 comporta, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la cessazione dell’accreditamento provvisorio”.
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