Una importante risposta è stata data del Ministero delle politiche sociali all’ interpello 5 del 2 aprile 2010 (qui il testo completo) sottoposto dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro per sapere se sia legittimo il ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dell’assistenza domiciliare ed ospedaliera, qualora si riscontrino le seguenti condizioni:
- la prestazione è resa al domicilio del soggetto assistito ovvero presso strutture ospedaliere, in assenza di superiori ai quali il collaboratore debba rispondere in via gerarchica
- al collaboratore è riconosciuta ampia autonomia tecnica e metodologica
- il committente si limita ad impartire direttive di massima al collaboratore
- al collaboratore è riconosciuta la facoltà di non accettare singoli interventi di assistenza proposti dal committente nell’ambito del rapporto contrattuale
L’interpellante precisa, altresì, che gli operatori del settore sono agenzie, costituite in forma di cooperativa sociale, le quali forniscono servizi di assistenza a favore di soggetti in stato di bisogno (anziani, lungodegenti, diversamente abili, ecc.).
Il Ministero delle politiche s ociali, con interpello n.5 del 2 aprile 2010, chiarisce che il rapporto può essere costituito in forma subordinata o autonoma, anche nella modalità della collaborazione a progetto. Il Ministero sottolinea che nel caso in esame assume particolare rilievo la circostanza che il collaboratore concordi direttamente con il fruitore ultimo del servizio ogni profilo attinente la tipologia delle prestazioni necessarie, gli orari dell’assistenza, la durata presumibile della stessa. Il collaboratore, inoltre, deve poter accettare o meno gli incarichi proposti dalla cooperativa; tali fattori confermeranno l’effettiva autonomia del rapporto. Il Ministero sottolinea come sia necessaria la predisposizione di specifici programmi o progetti.
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