La retta di ricovero del”ospite di una struttura è a completo carico della sanità nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali sono erogate anche prestazioni sanitarie.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato disponendo la completa assunzione da parte della sanità della retta di degenza di un soggetto con disabilità grave (frenastenia di grado elevato). Secondo il Consiglio di Stato “l’intera attività (relativa alla persona disabile) va considerata come di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del sistema sanitario nazionale, senza che assuma rilievo, in contrario, la circostanza dell’impossibilità di guarigione o di miglioramento della malattia psichica nella specie trattata”.

Si tratta della sentenza 3997 del 9 luglio 2012 con cui il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli del Comune di Parma e dell’associato Uneba Lombardia Istituto ospedaliero di Sospiro (Cr) e accertato l’obbligo dell’Asl di Parma (quindi del servizio sanitario nazionale) di pagare la retta di degenza per 5 mesi del 1994 (18 anni fa!, ndr) di un’ospite della struttura di di Sospiro.