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La detrazione d’imposta delle spese da Superbonus per le Onlus

Sul tema dei benefici fiscali di cui le Onlus ( come sono molti enti Uneba) possono usufruire in merito alle spese da Superbonus, dopo l’intervento della Commissione Fiscale Uneba del 13 dicembre 2022 sull’utilizzo del credito di imposta, proponiamo un intervento di Massimo Piscetta della stessa Commissione.

 

Le spese per interventi edilizi (riferiamoci a quelle inerenti il “superbonus” per comodità) sono interessate, fondamentalmente, dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 34/2020.

L’articolo 119, al di là delle variazioni nel tempo intervenute, prevede che le spese diano luogo ad una detrazione di imposta.

L’articolo 121 prevede due alternative alla detrazione d’imposta effettuabile dal contribuente consistenti, in particolare, nelle seguenti due possibilità:

  1. ottenimento di uno sconto da parte del fornitore il quale potrà utilizzare l’importo scontato quale credito di imposta
  2. cessione di un credito di imposta di importo pari alla detrazione a terzi (normalmente banche) che successivamente utilizzeranno tale credito d’imposta.

Abbiamo quindi detrazioni d’imposta e crediti d’imposta

A. detrazioni d’imposta

Le detrazioni implicano la possibilità per il contribuente (ad esempio una Onlus) di ridurre l’imposta lorda fino a concorrenza di questa (vedi articolo 11 comma 3 del DPR n. 917/1986). Utilizzando la detrazione non posso “andare a credito” . La detrazione che eccede l’imposta lorda è persa.

B. crediti d’imposta

Se invece di una “detrazione” beneficio di un “credito di imposta” ho la possibilità di utilizzarlo appunto quale “credito” nei confronti dello Stato, eventualmente anche chiedendolo a rimborso (fatto salva la possibilità che tale modalità sia normativamente preclusa).

Nel caso in cui si operi con lo “sconto in fattura” o la cessione del “credito d’imposta” (cioè la detrazione che si trasforma, ai sensi dell’art. 121 comma 1 lettera b del DL n. 34/2020 in credito d’imposta a seguito della cessione a terzi), l’eventuale criticità di capienza per la “compensazione” (il fornitore che sconta l’importo dei lavori e la banca che acquista utilizza infatti in compensazione con altre imposte e contributi il credito) non è più del contribuente (la Onlus), ma diviene del fornitore o della banca.

Dal mio punto di vista le norme attualmente in vigore -pur considerando la situazione di “ginepraio normativo” che si è formato- dicono questo e nient’altro.
Quindi per una Onlus che ha svolto lavori da Superbonus e non è riuscita a effettuare “sconto in fattura” o “cessione a terzi” resta la sola soluzione della “detrazione”, la quale può però essere effettuata solo limitatamente alle imposte lorde liquidate in dichiarazione (generalmente riferibili ai redditi fondiari ed eventualmente diversi).

In questa fase mi sembra che l’unica possibilità per fare fruire ad una Onlus (che non ha ceduto a terzi) l’intera detrazione sia quella di una modifica normativa, lieve, che implichi la possibilità di trasformare la detrazione in credito di imposta e, per tale via, rendere possibile la compensazione.

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