Con la circolare n. 52 del 23 ottobre 2013 l’Inail presenta i “Criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta”.
Per quanto riguarda gli infortuni occorsi durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa, l’Inail sottolinea che, dato che le modalità di svolgimento della missione sono stabilite dal datore di lavoro e non da scelte del lavoratore, “tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro”.
Solo in due casi non è indennizzabile l’infortunio in missione o in trasferta:
- se si verifica “nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro”
- se “è riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da tali scelte”
Vanno considerati come infortuni in attualità di lavoro, e non in itinere anche “gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa”.
La stessa tutela di infortuni in attualità di lavoro va estesa ”a tutti gli eventi occorsi al lavoratore in missione e/o trasferta, dal momento in cui questi lascia la propria abituale dimora fino a quello in cui vi fa rientro”.
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