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Terzo settore e tributi, regna l’incertezza – Uneba chiede certezze al Governo

Siamo gli enti non profit del settore sociosanitario, e senza scopo di lucro assistiamo i più fragili: alla politica chiediamo anzitutto certezza sulle norme, in particolare la normativa in campo fiscale.

Che invece – e le novità sull’Irap di agosto 2026 lo dimostrano-  per ogni imposta porta riferimenti normativi e logiche continuamente diverse. Dall’entrata in vigore delle norme in materia fiscale della Riforma del Terzo Settore a gennaio 2026. per gli enti la situazione si è complicata.

La necessità di certezza sulle norme è un tema su cui Uneba da tempo insiste.

Su questo tema è intervenuto il presidente Uneba Lombardia Luca Degani sul Corriere della Sera del 25 agosto 2006. Qui di seguito l’articolo.

 

Terzo settore e tributi, l’incertezza regna sovrana – Il Governo ci dia certezze 

(Luca Degani,  Corriere della Sera, 25 agosto 2026)

Il sistema di fiscalità degli enti non commerciali aveva raggiunto un assetto relativamente chiaro, omogeneo e consolidato. Da un lato avevamo un principio generale che era quello per cui Fondazioni, associazioni e altri enti senza scopo di lucro si qualificavano a fini tributari come enti non commerciali se i loro proventi non derivavano, in maniera prevalente, dall’esercizio di una attività economica. A questo seguiva però una seconda parte che dava la possibilità a questi stessi enti di godere della presunzione legale di non commercialità laddove la loro attività (anche economica) fosse destinata, mantenendo l’assenza di scopo di lucro, a persone svantaggiate.

La Riforma del Terzo settore nel 2017 toglie la dimensione di «favor solidaristico prevalente» alle attività rivolte a favore di persone svantaggiate. Passano gli anni e arriva la comfort letter del 7 marzo 2025: le principali misure fiscali della Riforma, dice l’Europa, non costituiscono Aiuti di Stato e pertanto un singolo Stato può avere norme di favore per attività di interesse generale promosse sul proprio territorio.

L’effetto è l’entrata in vigore definitiva dal gennaio di quest’anno del nuovo assetto tributario previsto per gli Enti di Terzo settore e qui iniziano mesi di un carosello che in questi giorni d’agosto ha aggiunto l’ennesimo irrazionale tassello. Alla fine dell’anno scorso, nel medesimo periodo in cui il Governo interviene per congelare il tema della applicazione della disciplina Iva alle piccole realtà del Terzo Settore, viene promulgata una norma che affronta il tema dell’esenzione da Imu per le attività sociali e sociosanitarie rivolte ad anziani, disabili ed altre persone in difficoltà; condizionando l’esenzione sia alla natura di enti non commerciali delle realtà che gestiscono i servizi sia a che gli stessi siano svolti in regime di accreditamento e/o convenzione con la Pubblica amministrazione.

A febbraio esce una circolare della Agenzia delle Entrate che parrebbe sottendere, interpretando il complessissimo articolo 79 del d.lgs. 117, che non è commerciale la singola attività se i ricavi non superano del 6% i costi per non più di tre anni; mentre al comma 5 del medesimo articolo la norma definisce i criteri per qualificare un Ente come soggettivamente non commerciale.

 

Oggi per ogni imposta, Imu, Ires, Irap, ci sono riferimenti normativi e logiche continuamente diverse

Ad agosto il legislatore pensa all’Irap e si accorge che da anni questa imposta colpisce il mondo degli Enti non commerciali: la diversa base imponibile tra enti commerciali e non commerciali fa sì che l’assunzione di un nuovo dipendente per una società commerciale sia deducibile dalla base imponibile Irap, mentre per un ente non commerciale costi circa 1000 euro di imposta all’anno (ipotizzando un costo del lavoratore di 25/30 mila euro e al lordo di eventuali riduzioni o esenzioni regionali).

Cosa fa il legislatore davanti a questo? Invece di parificare la base imponibile tra le due categorie di Enti (lasciando alle Regioni margine per esentare o ridurre sulla base del valore dell’attività svolta), emana una norma per cui l’Irap non si calcola sulla base della disciplina speciale degli Ets. Anzi, per ogni imposta ci sono riferimenti normativi e logiche continuativamente diverse. Immaginate di essere l’amministratore (spesso a titolo gratuito) di un Ente che svolge attività per anziani, disabili, persone affette da dipendenze o patologie psichiatriche, adulti in difficoltà o altre situazioni di svantaggio sociale. Pensate di fare tutto questo in una struttura di grandi dimensioni e con centinaia di collaboratori assunti che prestano servizio a favore delle persone svantaggiate del vostro territorio. Vi sentireste tranquilli sapendo che la natura del vostro ente e delle vostre attività può essere qualificata in maniera diversa imposta per imposta? Ai fini Ires se non superi un certo utile per un certo periodo; ai fini Imu se svolgi certe attività in rapporto con la Pubblica amministrazione; ai fini Iva con una normativa completamente estranea al Codice; ai fini Irap con riferimento a una fantomatica interpretazione della relazione di accompagnamento a una modifica normativa che richiama il testo unico delle imposte sui redditi.

Quello che oggi si chiede al Governo, al quale si deve riconoscere da un lato di non essere stato l’autore della Riforma del 2017 e dall’altro di avere tentato di metterci plurime pezze, è una cosa sola: sicurezze! Sicurezze necessarie per un mondo del Terzo settore che trova nel Codice elementi anche di grande interesse come la coprogrammazione e la coprogettazione ma che, nella sua parte fiscal tributaria, naviga nell’incertezza.

 

Uneba - Luca Degani sul Corriere della Sera 25.8.26

 

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