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Inail conferma: non profit escluso dai finanziamenti per la sicurezza

Il non profit è considerato impresa quando ci sono obblighi, ma non lo è più quando ci sono opportunità: Inail conferma che i finanziamenti per la sicurezza sul lavoro sono…vietati al non profit.

Uneba non si arrende, ed ipotizza anche  che gli enti associati possano impugnare il bando se verrà ancora impedita loro la partecipazione.

Uneba aveva scritto all’Inail per chiedere di chiarire che il bando ISI 2014 per incentivi per interventi su salute e sicurezza sul lavoro non escludesse gli enti socioassistenziali o sociosanitari, perlopiù associazioni o fondazioni, che dell’impresa hanno l’organizzazione, e dell’impresa devono rispettare le regole.

Nella sua replica del 25 febbraio, Inail ribadisce che, come da indicazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 81/08, i destinatari dei suoi finanziamenti per progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono soltanto le imprese.

E per impresa, argomenta l’Inail, si intende quanto previsto dall’articolo 2082 del Codice civile o, per l’impresa sociale, dal decreto legislativo 155 del 2006.

Per questo, la partecipazione all’avviso pubblico “è consentita solo a tutte le entità giuridiche che possano definirsi imprese e che come tali siano iscritte nel Registro delle imprese” della Camera di Commercio. Mentre gli enti non profit sono iscritti nel Registro delle persone giuridiche.

Mettiamo a disposizione nella parte riservata la risposta di Inail a Uneba.

Il 6 marzo il presidente Uneba Maurizio Giordano ha nuovamente risposto ad Inail, ribadendo che limitare il bando Inail alle imprese for profit costituisce una discriminazione verso gli enti non profit. “Riteniamo che questa esclusione, oltre che limitar l’area dei destinatari – e quindi i benefici attesi per la salute e sicurezza dei lavoratori, con le ovvie positive ricadute sulle prestazioni Inail, violi il principio di libertà della concorrenza su cui si basa la legislazione comunitaria e conseguentemente quella nazionale”.

Non a caso, aggiunge Giordano, nella normativa Imu, anche gli enti Uneba sono assoggettati all’imposta, proprio perché si tratta di imprese che svolgono attività economica, e l’eventuale esenzione dipende solo dallo svolgimento “con modalità non commerciali” dell’attività economica.

Di qui la contraddizione: ai fini impositivi, gli enti come quelli Uneba, che producono beni e servizi di utilità sociale sono considerati imprese, e come imprese pagano. Se si tratta invece di bandi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza, non sono più considerate imprese.

E se imprenditore è “chi esercita professionalmente un,attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”, non è proprio questo l’impegno quotidiano di chi gestisce un’ente Uneba?

Dopo avere aggiunto altre argomentazioni, Uneba ribadisce la sua richiesta di consentire anche agli enti non profit iscritti al Registro delle persone giuridiche la partecipazione al Bando Inail.

“Si fa notare – aggiunge Uneba –  che provvedimenti di rigetto di singole istanze potrebbero comportare l’impugnativa da parte degli enti interessati dello stesso bando in base al quale l’atto di reiezione sia stato emanato”.

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Agli enti in regola con la quota di adesione all’Uneba offriamo un servizio di assistenza gratuita sull’applicazione del contratto Uneba: è necessario inviare il proprio quesito a sail@uneba.org. Come da Regolamento Uneba, non sarà data risposta a quesiti provenienti da singoli lavoratori.

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