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Imu per anziani in casa di riposo e disabili in comunità alloggio

“I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”.

La disposizione ora è legge: è infatti contenuta nel decreto semplificazioni (n° 16 del 2 marzo 2012) che è stato approvato dal Senato lunedì 24, compresi alcuni emendamenti introdotti alla Camera, e quindi definitivamente convertito in legge.

I comuni hanno quindi la possibilità di alleggerire il peso dell’Imu, applicando l’aliquota per la prima casa, ad anziani o disabili proprietari o usufruttuari di una casa in cui però non vivono, perché accolti in casa di riposo, comunità alloggio o simili. La norma chiarisce poi che il costo di questa agevolazione (dato che comporta minori entrate) non sarà interamente a carico dei comuni.

Su questo tema era intervenuta anche l’Uneba con un documento inviato al presidente del consiglio e ministro dell’economia Mario Monti, in cui segnalava “il problema delle persone anziane sole ricoverate in istituto che debbano trasferire la residenza nel comune sede dell’istituto. Se proprietari della vecchia casa di abitazione (nei piccoli paesi si tratta di immobili non commerciabili), le nuove norme sull’IMU le penalizzerebbero fortemente date le loro precarie condizioni reddituali”.

Uneba chiedeva a Monti che l’emanando decreto ministeriale desse “indicazioni per l’applicazione dell’Imu alle persone sole ricoverate in istituto, eventualmente proprietarie di casa di abitazione di scarso valore e non commerciabile”.

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