Le istruzioni del modello di dichiarazione Imu e Tasi per enti non commerciali, approvate con decreto del ministero dell’economia del 26 giugno, contengono alcune precisazioni sulle condizioni, fissate dal decreto ministeriale 200/12, per cui le attività assistenziali e sanitarie (che comprendono anche le sociosanitarie) sono svolte con modalità non commerciali e quindi possono avere l’esenzione da Imu e Tasi.
Uno dei requisiti fissati dal decreto 200 è che gli enti siano “accreditati e contrattualizzati” con l’ente pubblico per l’attività che svolgono.
Le istruzioni precisano che il requisito è rispettato “indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell’utente e/o dei familiari. In questi casi, infatti, si è in presenza di una forma di cofinanziamento di servizi prevista per legge”.
Per gli enti non accreditati o contrattualizzati, il parametro per le modalità non commerciali fissato dal decreto è chele attività siano svolte a titolo gratuito o con corrispettivo simbolico e comunque non superiore alla metà del corrispettivo medio per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali.
Le istruzioni ricordano i principi per definire “simbolico” un corrispettivo, ma ricordano che comunque “spetta al Comune, in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali, valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente non commerciale”
In caso di cofinanziamento delle prestazioni assistenziali da parte dell’ente locale – ad esempio se l’ente locale dà un contributo per anziani in difficoltà economiche accolti in casa di riposo-, “le prestazioni comunque rimaste a carico del soggetto assistito saranno soggette ai limiti previsti dall’art. 4, comma 2, lett. b), del Regolamento”, si legge nelle istruzioni: quindi gratuità o costo inferiore a metà del corrispettivo medio.
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