La sentenza di Cassazione n.18678 del 4 settembre 2014, che avevamo già presentato su www.uneba.org, interviene su un caso di licenziamento, introducendo una novità di rilievo.
Stabilisce che non abbiamo infatti, nel caso di assenza per malattia, una sola ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, cioè quella connessa al superamento del termine di conservazione del posto, definito generalmente “periodo di comporto” (365 giorni in un triennio “mobile” nel caso Uneba).
Sussiste, spiega la Cassazione, anche una ipotesi risolutiva per “scarso rendimento” in caso di ripetute assenze per malattia che, pur senza superare il periodo di comporto, per effetto della loro distribuzione e scansione temporale abbiano avuto quale conseguenza, “una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile per la società, rivelandosi la stessa inadeguata sotto il profilo produttivo e pregiudizievole per l’organizzazione aziendale”.
La Corte si spinge anche a descrivere “come” valutare le singole situazioni al fine di accertare se la prestazione lavorativa, in ragione di elevato assenteismo, può essere ritenuta inadeguata sotto il profilo produttivo e pregiudizievole per l’organizzazione aziendale.
Mettiamo a disposizione nella parte riservata un approfondimento sul tema, riservato agli associati Uneba.
2 Comments
Gent.mi, cosa si intende esattamente per “triennio mobile”? Io sono in malattia da agosto 2021 per Burnout e sindrome ansiosa depressiva, ho un contratto Uneba a tempo indeterminato…per quanto ancora sono tutelata?
Salve.io sono in mutua dal 9 di giugno 2022 come calcolo il.periodo di comporto ?contratto uneba contratto tempo indeterm