Molti statuti di associazioni e di fondazioni, allo scopo di favorire la collaborazione tra pubblico e privato nell’interesse della comunità in cui operano, prevedono la presenza di rappresentanti degli enti locali o di altre amministrazioni pubbliche negli organi collegiali (consiglio di amministrazione, collegio sindacale, etc.).
In caso di rinnovo della amministrazione locale le nuove autorità hanno spesso proceduto alla sostituzione dei propri rappresentanti, andando in contrasto con gli statuti e con l’autonomia degli enti, che sono soggetti di diritto privato.
Sul tema pubblichiamo nella parte riservata il parere, preciso e documentato, dell’avv. Bassano Baroni, presidente di Uneba Lombardia, a seguito di un quesito posto all’Uneba Lombardia.
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