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Handicap – deducibilità delle rette pagate a istituti di assistenza

L’art. 10, comma 1, lettera b) del TUIR prevede che siano deducibili dal reddito le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave o permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Sono deducibili da chi le ha sostenute le spese per assistenza infermieristica, riabilitativa, anche relative a familiari compresi tra quelli indicati all’art. 433 del Codice Civile.

Il riconoscimento dell’handicap ai sensi della L. 104/1992 è sempre necessario, anche in presenza di dichiarazione di non autosufficienza rilasciata da istituti di assistenza per anziani in base a quanto previsto da una delibera regionale. Al fine della deducibilità, tali spese devono essere indicate separatamente da eventuali spese relative a vitto e alloggio in istituti di assistenza (Circolare Ministeriale 10 giugno 2004, n. 24/E).

 

Donatello Ferrari

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