E’ stato pubblicato l’11 novembre sul bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia il Regolamento per la determinazione del sostegno regionale al figlio minore, previsto quando il genitore che sarebbe obbligato a farlo non provvede.
Chi può presentare domanda di contributo?
Il genitore residente nel territorio regionale, al quale è stato affidato dall’autorità giudiziaria il figlio minore e che non riceve dal genitore obbligato le somme destinate al mantenimento.
A chi va presentata la domanda?
La domanda va fatta all’ente gestore del servizio sociale, attraverso i servizi sociali del proprio comune. Sono gli enti gestori infatti a ricevere il finanziamento regionale.
Chi riceve il “sostegno”?
Un genitore residente nel territorio regionale, al quale è stato affidato dall’autorità giudiziaria il figlio o i figli minori e che non riceve dal genitore obbligato le somme destinate al mantenimento del figlio o dei figli minori; il genitore deve avere Isee non superiore a 20 mila euro annui.
Presupposto per ricevere il beneficio è che siano state tentate procedure esecutive nei confronti del genitore obbligato al versamento e che sia anche stata fatta querela per omesso versamento.
A quanto ammonta il contributo? Per quanto tempo?
Il contributo è pari al 75% della somma stabilita dall’autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio o dei figli minori e, comunque, fino a un massimo di 300 euro mensili per figlio minore. La prestazione viene concessa per un anno. rinnovabile fino al raggiungimento della maggiore età del minore qualora permangano i requisiti.
Come vengono erogati i contributi?
Le risorse disponibili sono trasferite annualmente dalla Regione agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sulla base della popolazione minorile residente sul territorio di competenza dell’Ente gestore.
(a cura di Matteo Sabini, Uneba Fvg)
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