Quali sono gli obblighi di formazione sulla sicurezza degli enti?
Li hanno chiariti i due Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011:
- sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP)
- per la formazione dei lavoratori (ma con riferimento anche a dirigenti e preposti)
Gli accordi superano ed innovano quanto prevedeva il decreto ministeriale del 16 gennaio 1997 e sono stati stipulati come previsto dal testo unico sulla sicurezza, decreto legislativo 81/08.
Di fatto quanto previsto dagli accordi riguarda 22 milioni di lavoratori e 5 milioni di imprese.
Mettiamo a disposizione nella parte riservata del sito, in corrispondenza di questo articolo, un approfondimento sugli Accordi Stato Regioni – non privo di critiche all’impianto legislativo – tratto dalla rivista “Igiene e sicurezza sul lavoro”.
Alcuni spunti tratti dall’articolo:
L’accordo sulla formazione dei lavoratori ancora non si applica ai lavoratori stagionali, perché non è ancora stato emanato il necessario decreto
Le indicazioni degli organismi paritetici in merito allo svolgimento dei corsi sulla sicurezza non sono vincolanti per il datore di lavoro, che deve solo “tenerne conto”. Né questi è obbligato ad affidare agli organismi paritetici l’organizzazione dei corsi.
Ogni corso non può avere più di 35 iscritti
Gli Accordi prevedono che parte della formazione (o tutta nel caso degli aggiornamenti) possa essere svolta in modalità e-learning
La formazione generale è di 4 ore, realizzabile anche in e-learning, mentre la formazione specifica varia da 4 a 8 a 12 ore a seconda del grado di rischio.
Non è previsto alcun test orale o scritto al termine della formazione dei lavoratori. La verifica di fine corso invece c’è per i datori di lavoro.
I preposti devono ricevere una formazione aggiuntiva di ulteriori 8 ore, solo in parte in e-learning. Non c’è negli Accordi alcuna indicazione per il riconoscimento di eventuale formazione pregressa dei preposti specifica per il ruolo
Il lavoratore già formato che viene assunto da un’altra azienda dello stesso settore non è soggetto ad alcun obbligo formativo.
Nella fase di transizione, cioè fino all’11 luglio 2013, il tempo che gli enti hanno a disposizione per completare la formazione di dirigenti e preposti è di 18 mesi.
Se la formazione prevista per i lavoratori è stata effettuata prima dell’11 gennaio 2007, è necessario procedere al suo aggiornamento (6 ore) entro l’11 gennaio 2013.
Nel caso di inizio di nuova attività,il datore di lavoro che intenderà svolgere personalmente il ruolo di RSPP dovrà completare il percorso formativo entro 90 giorni dall’inizio dell’attività.
1 Comment
grazie,
sono materie troppo trasacurate