Fondo di solidarietà: il datore di lavoro deve pagare per il periodo gennaio-settembre 2014 anche per chi ha cessato il rapporto di lavoro, ed è responsabile del versamento all’Inps anche per la quota a carico del lavoratore. Anche se non si rivale verso il lavoratore, è comunque obbligato al versamento.
Lo specifica, nella sua parte finale, il messaggio 8673 del 12 novembre 2014 dell’Inps, che ritorna sul tema chiarendo a chi si applica il Fondo e come pagare.
Per quanto riguarda il pagamento per ottobre 2014, la circolare ricorda che “il versamento sarà effettuato entro il 16 dicembre 2014 congiuntamente a quello del periodo gennaio-settembre 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi”, mentre per i pagamenti da novembre 2014 in poi si va a regime: “valgono le regole ordinarie di versamento e calcolo delle sanzioni civili in caso di ritardo adempimento degli obblighi contributivi”.
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