Il Ministero del Lavoro, rispondendo all’interpello 37/0011685, precisa che la presunzione di parasubordinazione prevista dall’art.69 bis del d.lgs. 276/03 (in base al quale il rapporto di lavoro autonomo si trasforma in co.co.pro) non opera nei confronti del fisioterapista con partita Iva purché:
- il fisioterapista sia in possesso di diploma abilitante
- il fisioterapista sia iscritto in appositi elenchi professionali tenuti e controllati da una amministrazione pubblica (art.1 comma 2 d.lgs. 165/2001).
Resta confermato che il rapporto di lavoro autonomo con il fisioterapista si trasforma in rapporto subordinato a tempo indeterminato laddove siano riscontrabili gli usuali indici di subordinazione.
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