In aggiunta alle indicazioni già diffuse ieri sull’applicazione della tassazione agevolata del 10% su lavoro notturno e straordinario, Uneba Lombardia segnala che ulteriori informazioni su cosa devono fare i datori di lavoro sono arrivate dall’Agenzia delle Entrate con:
*Come dimostrare la correlazione con la produttività
Con la circolare 47 l’Agenzia, rifacendosi alla risoluzione 83 del 2010 sullo stesso tema, precisa che “le prestazioni lavorative rese oltre l’ordinario orario di lavoro sono state agevolabili senza ulteriori condizioni soltanto per l’anno 2008 (vedi dl 93/08)”. Quindi per 2009 e 2010 “lo straordinario agevolabile è solo quello per il quale sussista un vincolo di correlazione con i parametri di produttività”.
La circolare 47 spiega che per dimostrare questa correlazione è necessaria una specifica dichiarazione dell’impresa, su cui l’Agenzia fornisce dettagli. Lo stesso tipo di dichiarazione serve anche per esplicitare la correlazione tra lavoro notturno o su turni e parametri di produttività allo scopo di fruire dell’agevolazione fiscale.
*Nuova procedura per chiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate nel 2008 e 2009
Anche la appena uscita circolare 48 fa riferimento alla risoluzione 83. Quest’ultima stabiliva tra l’altro che per applicare la tassazione più favorevole ai dipendenti “il datore di lavoro deve certificare l’importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva per i periodi d’imposta 2008 e 2009”.
Tuttavia, spiega la circolare 48, “le associazioni dei datori dei lavoro, i sindacati e la Consulta dei CAF hanno rappresentato la difficoltà di porre in essere nei tempi ordinari gli adempimenti richiesti”.
Per questo l’Agenzia decide di adottare una nuova procedura che consenta di richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate nel 2008 e 2009 “mediante i modelli di dichiarazione e di certificazione da utilizzare nel 2011 che saranno opportunamente integrati”. “In particolare – prosegue la circolare 48 – , il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per i conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni; il dipendente potrà recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011”.
*Regime fiscale delle somme restituite ai dipendenti dall’azienda post sgravio
L’Agenzia precisa poi che le somme restituite ai dipendenti dall’azienda, dopo che questa è stata ammessa al beneficio dello sgravio, “devono considerarsi reddito di lavoro dipendente” e rientrano, come già chiarito dalla risoluzione 136 del 2005, tra “gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti” ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b), del Tuir. Tuttavia, spiega l’Agenzia nella circolare 48, “qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento (…) possono essere assoggettate a tale più favorevole regime fiscale, anche se le stesse si riferiscono a premi erogati in periodi di imposta precedenti”.
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