Quando i figli si mettono alla guida di un motorino anche loro, ovviamente, devono rispettare, come gli automobilisti, il codice della strada. Altrimenti rischiano le sanzioni ivi previste, tra le quali anche il sequestro del motorino.
Tu sei il custode? Tua la responsabilità
Nel caso di sequestro del ciclomotore, spesso la polizia nomina, quale custode del mezzo, i genitori del minore, permettendo così alla famiglia di custodire il mezzo presso la propria abitazione e di non dover “spendere soldi” per la custodia presso un terzo (autofficina o garage). Tale agevolazione, tuttavia, comporta una forte responsabilità per il genitore-custode poiché se il ciclomotore si deteriora, o caso ben più frequente, viene utilizzato dal figlio o comunque da terzi, le conseguenze negative ricadono tutte sul custode, cioè sul genitore nominato.
"Solo un giro, uno solo"
Più precisamente il codice penale, all’articolo 334, perseguita la condotta del custode che "sottrae" o "deteriora" una cosa sottoposta a sequestro, anche amministrativo, allo scopo di favorire il proprietario di essa. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 fino ad euro 516.E’ tipico esempio il genitore che, su insistenza del figlio, gli permette di usare, anche se “per una sola volta”, il motorino.
Se non vigili adeguatamente
Allo stesso modo viene sanzionata anche la condotta del custode che colposamente "agevola la sottrazione" della cosa. Ciò significa che se anche il genitore non concede espressamente al figlio l’uso del motorino, ma non vigila adeguatamente sulla custodia del ciclomotore e tiene una condotta superficiale e negligente, tanto da favorire la sottrazione del mezzo ad opera del figlio, commette comunque un illecito penale (art. 335 del codice penale) punito con la reclusione da fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 309.
Se avevi vigilato bene, nessuna responsabilità
Pertanto il genitore, custode del motociclo sequestrato, potrebbe rispondere dei reati di cui agli articoli 334 o 335 del codice penale se volontariamente o negligentemente consenta l’uso di tale ciclomotore al proprio figlio. Diversamente, invece, se il mezzo viene sottratto alla vigilanza del genitore-custode eludendo ogni doverosa cautela che il genitore ha effettivamente posto in essere da questo, nessuna responsabilità gli può essere attribuita.
E chi guida il motorino sequestrato?
Una sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 213 comma del 4 Codice della strada,è comunque prevista per chi circola con un veicolo posto sotto sequestro.
avv. Paola Turri
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