Il decreto legge 194/2009, cosiddetto milleproroghe, ha stabilito per il 30 aprile il termine ultimo per l’integrazione dei documenti necessari per la domanda per l’accesso al 5 per mille da parte degli enti esclusi.
In particolare la regolarizzazione riguarda gli enti esclusi dal 5 per mille per non aver prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dalla normativa sul 5 per mille, oppure per averla prodotta in maniera incompleta o oltre i termini.
Con la circolare 15/E del 26 marzo 2010 l’Agenzia delle Entrate illustra le modalità che gli enti esclusi devono seguire per accedere alla sanatoria del 5 per mille per gli anni 2006, 2007 e 2008.
Queste in sintesi le principali situazioni.
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Chi ha prodotto l’autocertificazione in ritardo non deve fare nulla: l’ente verrà riammesso d’ufficio.
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E’ sanabile l’omessa presentazione dell’autocertificazione.
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E’ sanabile la situazione di chi non ha allegato copia del documento di identità del legale rappresentante, o non ha sottoscritto l’autocertificazione o ha utilizzato un modello non conforme.
In questi casi la sottoscrizione deve essere effettuata a cura dell’attuale legale rappresentante.
L’autocertificazione va spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente. Sono ritenute valide anche le autocertificazioni inviate ad una Direzione regionale non competente, ovvero ad un ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate.
Per regolarizzare diverse annualità andranno spedite autocertificazioni distinte. I rispettivi modelli sono qui.
Possono accedere alla regolarizzazione anche le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni che svolgono attività di interesse sociale. In questo caso le autocertificazioni devono essere inviate agli uffici periferici del Coni. Per tale adempimento vanno utilizzati i moduli allegati al dm 2 aprile 2009.
Donatello Ferrari
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