Il Decreto Semplificazioni, decreto legge 16/2012, all’articolo 2, prevede la possibilità di non perdere eventuali regimi opzionali di favore o benefici fiscali, sanando la tardiva presentazione delle relative comunicazioni.
La fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altri adempimenti di natura formale (ad esempio, opzione per il regime ex legge 398/91; modello EAS per gli enti di tipo associativo, relativo alle agevolazioni ex art.148 Tuir per le imposte dirette e art.4 del dpr 633/72 per l’Iva) è riconosciuta anche qualora tali obblighi non siano tempestivamente eseguiti, a condizione che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altra attività amministrativa di cui il contribuente abbia avuto conoscenza.
A tal fine è comunque necessario che l’interessato:
- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla norma
- effettui la comunicazione o l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione “della prima dichiarazione utile”
- effettui “contestualmente” il versamento della sanzione pari a € 258, con il mod. F24, senza possibilità di compensare quanto dovuto con eventuali crediti disponibili
A partire dal 2012, la norma in questione è applicabile anche per sanare il ritardato invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l’iscrizione al 5 per mille edizione 2012, permettendo così all’ente di poter entrare nella lista dei beneficiari.
Donatello Ferrari
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