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Esperti Uneba – Non c’è pace per il modello Eas

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con una terza circolare, la 51/E del 1 dicembre,a chiarire i numerosi dubbi sollevati dagli enti non profit in merito al modello Eas, che devono compilare e inviare, in via telematica, entro martedì 15 dicembre.

  • qui la nuova circolare
  • qui il comunicato stampa relativo 
  • qui il software per la compilazione del modello Eas

In precedenza l’Agenzia aveva impartito altre istruzioni con l’approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali, la circolare 12/E del 9 aprile e la circolare 45/E del 29 ottobre (ne parlavamo qui e qui).

Ecco, in sintesi, i nuovi chiarimenti forniti dalla circolare 51.

Data di inizio attività

La data di inizio attività da indicare nel primo riquadro del modello può coincidere o essere posteriore alla data di costituzione dell’associazione. La “data di inizio attività” individua il giorno in cui è effettivamente iniziata l’operatività dell’ente, a prescindere dall’eventuale inizio di attività commerciale con apertura di partita iva.

Agevolazioni legge 398/91

Gli enti associativi che hanno optato per il regime agevolativo previsto dalla l.398/91, diversi dalle associazioni pro loco, devono presentare il modello Eas. L’esonero riguarda solo ed esclusivamente le pro loco che abbiano optato per la l.398/91.

Associazione che riscuote quote deve spedire l’Eas

Gli enti associativi che si limitano a riscuotere quote o contributi associativi, quindi anche in assenza di attività commerciale ancorchè marginale, sono tenuti alla compilazione del modello Eas. L’esonero riguarda solo le associazioni di volontariato, considerate onlus di diritto ex art. 30, comma 5, dl 185/08, qualora non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal dm 25 maggio 1995.

Patronati

I patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici attività proprie di quest’ultime non devono compilare il modello Eas.

Associazioni combattentistiche e d’arma, federazioni sportive

Le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte all’albo tenuto dal Ministero della difesa possono compilare il modello in maniera semplificata come previsto al paragrafo 1.3 della circolare 45/E, ovvero compilando il primo riquadro e solo i n.4), 5), 6), 25) e 26) del secondo riquadro. Trattasi delle associazioni quali: Ass. Nazionale Carabinieri, Ass. Nazionale Finanzieri d’Italia, Ass. Nazionale Marinai, etc.. Le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni possono assolvere all’adempimento della compilazione del modello Eas in modo semplificato, come previsto al paragrafo 1.3 della circolare 45/E.

Donatello Ferrari

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