Con la risoluzione 6 dicembre 2010, n. 125, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di presentazione dei modelli Eas (istituiti dall’art. 30 del decreto legge 185/2008), in caso siano intervenute variazioni nell’ente.
Come noto, il modello Eas va presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione dei dati precedentemente comunicati. Lo stesso si compone di due parti: la prima, che riguarda i dati anagrafici dell’ente; la seconda, composta da 38 domande, relativa alle attività svolte dall’ente non commerciale. I chiarimenti forniti dalla risoluzione 125 riguardano solo ed esclusivamente la prima parte, quella relativa ai dati anagrafici dell’ente.
L’Agenzia ha precisato che nel caso in cui sia cambiato il rappresentante legale, oppure in caso di variazioni di altri dati relativi all’ente, non è necessario inviare un nuovo modello Eas, proprio in considerazione del fatto che tali modifiche sono già oggetto di comunicazione all’amministrazione finanziaria. In particolare, in caso di variazione dei dati relativi all’ente, ovvero dei dati relativi al rappresentante fiscale dello stesso, vanno presentati:
- il modello AA5/6 per i soggetti non titolari di partita Iva
- il modello AA7/10 per i soggetti titolari di partita Iva
Nel caso in cui il soggetto d’imposta sia tenuto all’iscrizione al Registro delle imprese, ovvero al Rea, la variazione dei dati va ricompresa nella Comunicazione unica da presentare all’ufficio del Registro delle imprese.
Donatello Ferrari
No comment yet, add your voice below!