Mercoledì 27 gennaio la Conferenza delle Regioni, in accordo con l’Agenzia per le Onlus, ha presentato le Linee guida per la gestione dei registri del volontariato. Le linee guida rappresentano degli strumenti messi a disposizione degli enti (Regioni, Province, etc) responsabili della tenuta dei registri in questione, ma anche un valido approfondimento per tutti gli enti di volontariato.
Le linee guida sono il risultato di mesi di studio e di confronto tra le Regioni, le Province autonome e l’Agenzia per le Onlus. Questi i punti di maggior interesse:
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l’ufficio registrante ha il compito di verificare la coincidenza tra quanto indicato nella domanda di iscrizione e le attività contenute nello statuto
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sono esenti dall’imposta di registro gli atti di costituzione delle organizzazioni di volontariato. L’iter concordato con l’Agenzia per le Onlus e l’Agenzia delle Entrate relativamente all’esenzione in questione è il seguente:
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le organizzazioni di volontariato provvedono alla registrazione dell’atto in esenzione d’imposta
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le stesse organizzazioni producono all’Agenzia delle Entrate copia del decreto di iscrizione al Registro del volontariato
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il mancato invio del decreto, come pure la mancata iscrizione al Registro, comporta l’immediato pagamento dell’imposta da cui l’organizzazione era stata temporaneamente esentata
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le associazioni devono specificare il numero di propri aderenti e di volontari, oltre agli eventuali dipendenti o lavoratori autonomi
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i volontari devono prestare la propria opera in modo gratuito, senza essere legati all’organizzazione da alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, o da relazioni a contenuto patrimoniale
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non possono essere iscritte organizzazioni con forma giuridica non conciliabile con lo scopo solidaristico
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non possono essere iscritti enti di secondo livello, ovvero enti di coordinamento composti da più associazioni di volontariato
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il concetto di “assenza di fine di lucro” non esclude per gli enti la possibilità di conseguire risultati economici positivi per sostenere le attività proprie dell’organizzazione attraverso il rafforzamento patrimoniale e finanziario
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la richiesta della partita Iva non sottintende necessariamente lo svolgimento di un’attività commerciale. In questo caso però le Regioni sono tenute a fare ulteriori verifiche
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obbligo di prevedere nello statuto la predisposizione del bilancio consuntivo annuale. Le linee guida prevedono due distinti schemi di bilancio a seconda che le entrate dell’organizzazione siano o meno inferiori a 250 mila euro
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