Skip to content

Esperti Uneba – Le nuove regole sull’Iva per cassa

Con il decreto del Ministero dell’economia del 26 marzo 2009 sono entrate in vigore, a partire dal 28 aprile, le regole sull’Iva per cassa, previste dall’art. 7 del dl. n. 185/08.

Qui la relazione illustrativa del decreto ministeriale sull’Iva, qui la circolare 20/E dell’Agenzia delle entrate su questo tema

In sintesi, base a questo decreto del 26.3:

  • l’Iva può diventare esigibile al momento del pagamento delle fatture
  • i soggetti che possono beneficiare del pagamento differito al momento dell’incasso della fattura sono quelli con un volume d’affari non superiore ad euro 200 mila, e per prestazioni/forniture nei confronti di soggetti Iva
  • le disposizioni non vanno applicate alle operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva e per quelle effettuate nei confronti di cessionari/committenti che applicano il reverse charge
  • i soggetti che intendono avvalersi del differimento dell’esigibilità dell’Iva esercitano tale facoltà mediante l’indicazione in fattura della seguente dicitura:“Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art. 7, dl n. 185/2008". In mancanza dell’esposizione in fattura di tale dicitura, l’Iva esposta va intesa ad esigibilità immediata. In ogni caso, trascorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile, salvo che, l’acquirente/committente, prima del decorso di tale termine, sia assoggettato a procedure concorsuali od esecutive.

L’esigibilità differita dell’Iva per gli enti con commerciali

Considerato che la disciplina dell’Iva per cassa in questione richiede soltanto che l’acquirente/committente agisca “nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione”, l’esigibilità differita dell’Iva può trovare applicazione anche alle operazioni effettuate nei confronti degli enti non commerciali, in possesso della partita Iva (attività commerciale), “ancorché i beni e i servizi acquistati siano destinati ad essere promiscuamente adibiti all’esercizio di attività d’impresa e di attività non commerciali”.

In caso di pagamento frazionato, l’esigibilità si verifica pro-quota al momento di ciascun pagamento, con la conseguenza che la relativa imposta va computata nella liquidazione del periodo in cui è avvenuto il pagamento stesso.Questo riguarda anche l’acquirente/committente per il quale la detrazione dell’imposta è possibile “soltanto relativamente alla quota effettivamente corrisposta ai cedenti/prestatori”.

E’ del tutto evidente come l’applicazione della norma in esame comporti sia per il cedente/prestatore sia per l’acquirente/committente (che subisce la scelta del cedente/prestatore), la contemporanea gestione delle fatture ad esigibilità immediata e quelle ad esigibilità differita, con particolare attenzione alle liquidazioni periodiche Iva che risulteranno dalla sommatoria dell’Iva ad esigibilità immediata relativa alle fatture di vendita e di acquisto emesse/ricevute nel periodo e dell’Iva della fatture ad esigibilità differita pagate e incassate nel periodo.

Donatello Ferrari

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

HAI DOMANDE O DUBBI?

I commenti dei lettori sono benvenuti. Dopo un rapido controllo, li pubblicheremo tutti, tranne quelli che contengono insulti o non hanno a che fare con Uneba. Uneba non può prendersi l’impegno di rispondere a tutti i commenti.

Agli enti in regola con la quota di adesione all’Uneba offriamo un servizio di assistenza gratuita sull’applicazione del contratto Uneba: è necessario inviare il proprio quesito a sail@uneba.org. Come da Regolamento Uneba, non sarà data risposta a quesiti provenienti da singoli lavoratori.

Potrebbe interessarti

Exposanità – Convegno sull’assistenza territoriale con Uneba

All’interno di Exposanità – “Ci sta a cuore chi cura” 23esima edizione della manifestazione internazionale al servizio della
Leggi di più

Record di centenari da Guinness – Il 4 maggio il tentativo a Padova

Sabato 4 maggio 2024 alla Civitas Vitae di  Padova il più grande raduno di centenari al mondo, da registrare
Leggi di più

Minori – Convegno Uneba a Napoli il 14 e 15 giugno 2024

“Il futuro delle giovani generazioni – Le sfide nel lavoro educativo e di cura” è il titolo del
Leggi di più

Convegno nazionale di Pastorale della Salute con Uneba

Si svolge a Verona dal 7 al 15 maggio il XXV  convegno nazionale della Pastorale della Salute della
Leggi di più

Forum Non Autosufficienza 2024 a Milano con Uneba

Uneba, con le sue proposte e i suoi esperti, è protagonista al Forum della Non Autosufficienza  e dell’autonomia
Leggi di più

Uneba all’Università di Trieste: raccontiamo i nostri valori

Si fa sempre più stretto il rapporto di Uneba con le Università, ed aumentano le collaborazioni. Sabato 13
Leggi di più

Buone pratiche – Lasciti solidali al Terzo Settore, l’esempio di Casa della Serenità

Un sito tutto dedicati ai lasciti testamentari solidali e un convegno di sensibilizzazione sul tema: è l’iniziativa dell’associato
Leggi di più

La cura dei fragili – Uneba Lombardia con l’Arcidiocesi di Milano

Uneba Lombardia, con il presidente Luca Degani, interviene all’incontro “Pratica della cura, legami territoriali e patto sociale” parte
Leggi di più

Sponsor