Con il decreto del Ministero dell’economia del 26 marzo 2009 sono entrate in vigore, a partire dal 28 aprile, le regole sull’Iva per cassa, previste dall’art. 7 del dl. n. 185/08.
Qui la relazione illustrativa del decreto ministeriale sull’Iva, qui la circolare 20/E dell’Agenzia delle entrate su questo tema
In sintesi, base a questo decreto del 26.3:
- l’Iva può diventare esigibile al momento del pagamento delle fatture
- i soggetti che possono beneficiare del pagamento differito al momento dell’incasso della fattura sono quelli con un volume d’affari non superiore ad euro 200 mila, e per prestazioni/forniture nei confronti di soggetti Iva
- le disposizioni non vanno applicate alle operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva e per quelle effettuate nei confronti di cessionari/committenti che applicano il reverse charge
- i soggetti che intendono avvalersi del differimento dell’esigibilità dell’Iva esercitano tale facoltà mediante l’indicazione in fattura della seguente dicitura:“Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art. 7, dl n. 185/2008". In mancanza dell’esposizione in fattura di tale dicitura, l’Iva esposta va intesa ad esigibilità immediata. In ogni caso, trascorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile, salvo che, l’acquirente/committente, prima del decorso di tale termine, sia assoggettato a procedure concorsuali od esecutive.
L’esigibilità differita dell’Iva per gli enti con commerciali
Considerato che la disciplina dell’Iva per cassa in questione richiede soltanto che l’acquirente/committente agisca “nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione”, l’esigibilità differita dell’Iva può trovare applicazione anche alle operazioni effettuate nei confronti degli enti non commerciali, in possesso della partita Iva (attività commerciale), “ancorché i beni e i servizi acquistati siano destinati ad essere promiscuamente adibiti all’esercizio di attività d’impresa e di attività non commerciali”.
In caso di pagamento frazionato, l’esigibilità si verifica pro-quota al momento di ciascun pagamento, con la conseguenza che la relativa imposta va computata nella liquidazione del periodo in cui è avvenuto il pagamento stesso.Questo riguarda anche l’acquirente/committente per il quale la detrazione dell’imposta è possibile “soltanto relativamente alla quota effettivamente corrisposta ai cedenti/prestatori”.
E’ del tutto evidente come l’applicazione della norma in esame comporti sia per il cedente/prestatore sia per l’acquirente/committente (che subisce la scelta del cedente/prestatore), la contemporanea gestione delle fatture ad esigibilità immediata e quelle ad esigibilità differita, con particolare attenzione alle liquidazioni periodiche Iva che risulteranno dalla sommatoria dell’Iva ad esigibilità immediata relativa alle fatture di vendita e di acquisto emesse/ricevute nel periodo e dell’Iva della fatture ad esigibilità differita pagate e incassate nel periodo.
Donatello Ferrari
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