Dopo avere presentato qui la normativa sulla detassazione delle erogazioni legate alla produttività, vediamo l’applicazione della detassazione per il 2010 e il recupero degli anni 2008 e 2009.
Detassazione per il 2010
Ai fini dell’applicazione per il 2010 dell’aliquota sostitutiva, l’Ente datore di lavoro dovrà conoscere l’ammontare del reddito di lavoro dipendente del lavoratore dell’anno precedente. Il problema non si pone nel caso in cui lo stesso Ente sia stato unico sostituto d’imposta anche nell’anno precedente, altrimenti è necessario che il lavoratore comunichi in forma scritta l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito in tale anno, o dichiari di non aver percepito alcun reddito.
Inoltre, il datore di lavoro dovrà richiedere al lavoratore non solo una dichiarazione dell’importo del reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente, ma anche una dichiarazione in cui si attesti l’ammontare delle somme che siano state erogate e detassate, a norma dell’art.2 del dl 93/08 e successive proroghe, da altri datori di lavoro nel corso dell’anno.
Qui un facsimile di dichiarazione.
In questo modo il sostituto d’imposta potrà perseguire una doppia finalità:
- non superare il limite annuo massimo erogabile;
- tenerne conto nelle operazioni di conguaglio.
In merito al secondo punto, le istruzioni relative al modello Cud 2010 impongono al sostituto d’imposta di assoggettare interamente ad imposta sostitutiva ovvero a tassazione ordinaria le somme che rientrano nel campo di applicazione della detassazione. Si legge, infatti, che “nel caso di somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro, le stesse devono essere assoggettate fino al limite di 6.000 euro lordi ad un’unica modalità di tassazione, anche qualora il sostituto sia tenuto a conguagliare somme erogate da altri soggetti”.
Pertanto, quando ne ricorrano i requisiti normativi, il sostituto d’imposta applicherà automaticamente l’imposta sostitutiva del 10% sulle somme detassabili, ovviamente se ritenuta più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria.
Rinuncia alla detassazione da parte del lavoratore
Qualora il lavoratore decida di non usufruire dell’agevolazione perché la tassazione ordinaria risulta per lui più vantaggiosa (nel caso, ad esempio, di chi abbia molte detrazioni fiscali o oneri deducibili da riportare in dichiarazione dei redditi), deve comunicarlo al proprio datore di lavoro per iscritto.
Qui un facsimile di dichiarazione.
In tal caso, in sede di conguaglio di fine anno, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà:
-
riassoggettare ad imposta sostitutiva, per l’intero ammontare, quelle somme agevolabili e non detassate al momento dell’erogazione;
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riassoggettare a tassazione ordinaria, per l’intero ammontare, le somme detassate al momento dell’erogazione se il dipendente ha superato il limite di reddito di lavoro dipendente previsto dalla normativa o se ne fa richiesta scritta;
-
tenere conto anche delle somme per incremento della produttività del lavoro erogate da diversi sostituti d’imposta, sempreché attestati in un Cud consegnato dal dipendente, e su queste applicare un’unica modalità di tassazione.
Recupero degli anni 2008 – 2009
Come detto qui, la risoluzione 83 dell’Agenzia delle Entrate ha previsto, per i lavoratori dipendenti, la possibilità di recuperare l’agevolazione fiscale della detassazione per le somme che dal 1° luglio 2008 in poi, pur avendo i requisiti per essere tassate con l’imposta sostitutiva del 10%, siano state assoggettate a tassazione ordinaria.
Con successiva circolare 48 l’Agenzia delle Entrate, a fronte delle difficoltà per mancanza dei tempi rappresentate da Associazioni imprenditoriali al rilascio di certificazioni relative agli anni pregressi che consentissero ai lavoratori dichiarazioni integrative dei redditi o istanze di rimborso ai sensi dell’art.38 del dpr 602/73 ha introdotto una procedura che consente loro di richiedere unitariamente per entrambi i periodi di imposta interessati il rimborso delle maggiori imposte pagate mediante i modelli di dichiarazione 2011. Pertanto non sarà più necessario il rilascio di alcuna certificazione da parte del datore di lavoro,il quale dovrà invece indicare nel CUD 2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009. I lavoratori potranno così recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011.
2 Comments
Speet uneba
essendo dipendente di una onlus del privato sociale ed avendo un contratto UNEBA a tempo indeterminato dal 2006 desideravo sapere se la voce superminimo accordata dal datore di lavoro rientra nell’elenco delle voci detassabili. Nel qual caso quale sarebbe la procedura per richiedere gli arretrati 2008-2009 e quella per l’anno in corso?
Ringrazio anticipatamente e porgo
cordiali saluti
Dott. Maurizio Parolin
Informazioni dettagliate sulla detassazione di voci retributive Uneba per il 2010 e recupero anni 2008-09, limiti di reddito, limiti di importo del beneficio, procedure e modulistica sono state pubblicate nella parte riservata di https://www.uneba.org in corrispondenza di questo stesso documento e del precedente del 27 ottobre sullo stesso tema.
Pertanto potrà rivolgersi al suo datore di lavoro indirizzandolo alla predetta documentazione, ammesso che il medesimo datore di lavoro sia associato ad Uneba e quindi abilitato ad accedere alla parte riservata del sito.
Precisiamo ad ogni modo che il superminimo individuale è detassabile solo se formalmente erogato in funzione di particolari regimi orari, ovvero alla mancata limitazione di orario, o a sistemi di reperibilità domiciliare, rientri in servizio ecc.
Tutto ciò dovrà anche essere comprovabile, quindi occorrerà anche che l’interessato “effettivamente” osservi extra-orari sotto varie forme senza percepire compensi contrattuali per tali prestazioni.
La detassazione per il 2010 opererà in sede di conguaglio di fine anno, quando il datore di lavoro in funzione di sostituto di imposta riassoggetterà gli importi corrisposti ad imposta sostitutiva del 10%.
Gli anni 2008 e 2009 potranno essere recuperati in sede di dichiarazione dei redditi 2011, pertanto il datore di lavoro dovrà dichiarare gli importi corrisposti nel CUD 2011.