Recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (con la risoluzione 83 del 17 agosto 2010 n. 83; le circolari 47E e 48E del 27 settembre 2010 e la nota congiunta con il ministero del lavoro n. 134950/10) consentono di definire il quadro della detassabilità delle retribuzioni erogate per compensare il lavoro effettuato di notte e quello straordinario per i quali sussista un vincolo di correlazione con i parametri di produttività, e comunque somme collegate ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
In particolare, è consentito al datore di lavoro di indicare le somme alle quali va applicata la tassazione agevolata sul modello CUD/2011 (redditi 2010). Il lavoratore potrà quindi recuperare il credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011. Analoghe procedure consentiranno allo stesso lavoratore il recupero dell’Irpef per gli anni 2008 e 2009 qualora i suoi redditi da lavoro, relativamente alle erogazioni collegate alla produttività, siano stati assoggettati ad imposta corrente anziché agevolata.
Un sintetico quadro legislativo della questione
La tassazione agevolata è stata introdotta dal decreto legge 93 del 27.5.2008, convertito in legge 126/2008, recante “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie” che all’art.2 prevede “Misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro”, aventi decorrenza dal 1° luglio 2008.
Viene qui stabilito che le erogazioni al livello aziendale per prestazioni straordinarie, supplementari ovvero legate a clausole elastiche rispetto a lavoratori part-time, o comunque somme erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa, sono soggette ad un’imposta del 10% sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, entro l’ importo di 3.000 euro lordi. Il beneficio opera limitatamente al settore privato ed ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a euro 30.000 annui lordi (2007).
La legge 191/2009 (Finanziaria 2010), art. 1 commi 156 e 157 proroga la detassazione fino al 31.12.2010. La manovra correttiva “estiva” la estende fino al 2011, con nuove modalità in corso di perfezionamento.
I limiti di importo e di reddito passano rispettivamente a euro 6.000 ed euro 35.000 annui lordi.
La detassazione nel settore Uneba
Volendo esaminare l’impatto del provvedimento sul nostro settore di attività, in cui si erogano servizi alla persona a prevalente natura solidaristica e ad iniziativa di soggetti datoriali essenzialmente non lucrativi, è comprensibile qualche istintiva perplessità nello stabilire un collegamento rispetto a principi di produttività, redditività e competitività.
Tuttavia non possiamo, in primo luogo, ignorare come un livello di produttività esista anche nella erogazione del servizio socio-assistenziale; che la redditività viene perseguita dai nostri Enti anche senza che ciò significhi lucro né distribuzione di utili; e che infine una certa esigenza di competitività sussiste anche nel nostro caso laddove si abbia riguardo, ad esempio, ai rapporti con l’Ente pubblico o con gli assistiti e le loro famiglie.
Inoltre, il punto che a nostro parere “taglia la testa al toro” è quello legato all’"efficienza organizzativa” citato nel dl 93/08. Nessuno potrà infatti mai dubitare che i turni, gli orari notturni e quelli festivi, gli straordinari, le reperibilità, le clausole flessibili, la Banca ore ecc. perseguano nel nostro caso obiettivi di efficienza organizzativa.
Peraltro non è neanche richiesto che tutti questi elementi siano introdotti ex-novo: la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.83 dichiara senza mezzi termini, in primis, che “l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa” e che quindi l’agevolazione fiscale trova applicazione “non solo qualora l’organizzazione del lavoro a turni sia adottata per la prima volta nel periodo di validità della norma”, poiché in via generale gli emolumenti di produttività ed efficienza “non devono necessariamente essere nuovi o innovativi rispetto al passato”.
Sulla base delle considerazioni che precedono, riteniamo che anche i lavoratori del nostro settore abbiano pieno titolo alla tassazione agevolata su una serie di erogazioni contrattuali, che di seguito elenchiamo:
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straordinari, sia in misura effettiva che forfetaria, diurni, notturni e festivi (art.52 CCNL)
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maggiorazioni per lavoro ordinario notturno e festivo (art.53 CCNL)
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premi variabili legati a risultati di qualità e produttività del lavoro, secondo importi e modalità concordati al livello decentrato (art.5 CCNL)
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compensi per reperibilità (art.56 CCNL)
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indennità di funzione (art.43 CCNL)
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salario accessorio per funzioni di coordinamento (art.43 CCNL)
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compensi per lavoro supplementare erogati a dipendenti part-time e legati al superamento dell’orario concordato o a clausole di scorrimento (art. 23 CCNL)
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R.o.L. residue monetizzate (art. 50 CCNL)
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residui orari monetizzati secondo il sistema della Banca/ore (art.66 CCNL)
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compensi per richiamo in servizio dal riposo (art.57 CCNL)
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eventuali superminimi individuali legati ad orari particolari ovvero a mancata limitazione dell’orario di lavoro (art.42 CCNL)
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differenza paga per mansioni superiori (art. 38 CCNL).
In particolare:
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i compensi per servizio ordinario notturno (art. 53 lett. a), per servizio ordinario festivo-notturno (art.53 lett.d), per servizio ordinario notturno non programmato (art.53 lett.b) ovvero occasionale, per straordinario notturno (art.52 lett. b) e per straordinario festivo/notturno (art. 52 lett.d) vanno detassati per l’intero compenso ricevuto, cioè quota retributiva ordinaria più maggiorazione;
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i compensi per servizio ordinario domenicale e/o festivo (art. 53 lett. c) per straordinario diurno (art.52 lett. a) e per straordinario festivo diurno (art.52 lett. c) vanno detassati per la sola maggiorazione.
Limiti
Si riepilogano di seguito i limiti della detassazione e del reddito:
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per il periodo 1° luglio 2008 – 31 dicembre 2008, il beneficio opera fino all’importo massimo di euro 3.000 lordi, solo se nel 2007 il reddito di lavoro dipendente percepito non è stato superiore ad euro 30.000;
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per il 2009 e per il 2010, fino all’importo massimo di euro 6.000 lordi, solo se il reddito di lavoro dipendente percepito rispettivamente nel corso del 2008 e del 2009 non sia stato superiore ad euro 35.000 lordi annui.
3 Comments
Riguardo l’affermazione che il lavoro a turni in una RSA persegua senza dubbio l’obiettivo di efficienza organizativa, gradirei una spiegazione del perchè, in una logica economico-aziendale e senza ricorrere all’affermazione “di per sè” dell’Agenzia delle Entrate.
Grazie.
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Se l’Agenzia delle Entrate (che riscuote le tasse) dice che il lavoro a turni “di per sé” rappresenta efficienza organizzativa, non si vede perché noi (che paghiamo le tasse) dovremmo metterci a cercare ulteriori motivazioni…
UNEBA
lavoro in una RSA,il consulente del mio datore di lavoro non ha incluso nel cud 2011 le somme alle quali va applicata la tassazione agevolata,quindi non ho la possibilità di recuperare un bel niente…lui dice che spettano solo ai dipendenti delle aziende che hanno un bilancio positivo…noi siamo in deficit…è davvero così?
grazie anticipatamente!