Ecco il secondo capitolo dell’approfondimento curato dal collaboratore di Uneba avvocato Paola Turri sulla violenza familiare: a quali reati può dare luogo, quali comportamenti sono considerati leciti dal legislatore. Questa volta il tema trattato sono i maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli. Qui il precedente approfondimento sull’abuso dei mezzi di correzione
“Chiunque, fuori dai casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.” (art. 572, comma primo, del Codice Penale)
Il reato di maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli è un reato che lede l’intera personalità della vittima, non solo quindi la sua integrità fisica, bensì l’intera dimensione dell’individuo e la sua dignità personale.
Reato a condotta plurima
Il delitto di maltrattamenti viene qualificato come reato abituale o a condotta plurima, in quanto affinchè si possa configurare il reato, è necessario che siano plurimi e protratti nel tempo i comportamenti di colui che si trova in una posizione di abituale prevaricante supremazia alla quale la vittima soggiace (Cassazione penale, sez. VI, sentenza n° 9531 del 3 marzo 2009)
I maltrattamenti possono verificarsi sia mediante minacce, percosse o lesioni, che mediante condotte quali lo scherno, la denigrazione, l’umiliazione o la mortificazione. Queste condotte sono di per sé prive di rilievo penale ma se reiterate nel tempo comportano la lesione della personalità della vittima, intesa nella sua dimensione fisica o morale.
Si tratta come detto di un reato a condotta plurima, ma non è necessario un intervallo temporale limitato e ridotto tra le commesse condotte illecite affinchè si possa configurare il reato di maltrattamenti in famiglia. Invece è sufficiente che gli atti offensivi si ripetano nel tempo con una frequenza non eccessivamente dilatata. Inoltre non ha importanza che le condotte vessatorie si alternino a momenti di effettiva normalità familiare.
Reato a forma libera
Il reato di cui parla l’articolo 572 del codice penale, oltre che ad essere un reato abituale, è anche un reato a forma libera. Ciò significa che i comportamenti rilevanti possono assumere la forma più varia. Ciò che conta, infatti, è che queste condotte siano dirette a causare una sofferenza fisica o psichica nella vittima.
Infatti questo reato può configurarsi anche mediante comportamenti omissivi (Cassazione penale sez. III, 19 gennaio 2006, n. 4331). L’esempio più classico è quello del minore “abbandonato a sé stesso”. In questo caso è ravvisabile il reato di maltrattamenti in famiglia, infatti, se il genitore tiene un comportamento di totale indifferenza verso uno stato di disagio del figlio, o di voluta trascuratezza, o di sottrazioni di cure e di affetto o ancora privazione del sostegno alimentare (Cassazione penale, 18 marzo 1996: ”maltrattare vuol dire, in primo luogo mediante costante disinteresse e rifiuto a fronte di un evidente stato di disagio psicologico e morale del minore, generare o aggravare una condizione di abituale e persistente sofferenza, che il minore non ha alcuna possibilità né materiale né morale di risolvere da solo”).
…ma in pratica?
Essendo, quindi un reato a forma libera e soprattutto un reato le cui singole condotte considerate singolarmente possono non qualificarsi come penalmente rilevanti, può risultare difficile per gli operatori del sociale individuare questa fattispecie di reato nel caso concreto, anche perché la rilevanza delle condotte sostanzialmente è ricondotta alla discrezionalità del giudice.
Tuttavia, potrebbe essere utile evidenziare alcune della condotte che si ritiene che configurino il reato di maltrattamenti:
- Relativamente al reato di maltrattamenti in famiglia, il fatto di provenire da un altro Paese, con usanze di vita e religiose differenti, non può essere considerata un’attenuante (Cassazione penale sez. VI, 26 marzo 2009, n. 32824), né tanto meno può essere considerata causa di esclusione del reato
- La madre che, consapevole dei maltrattamenti subiti dai figli, non interviene per impedire il protrarsi degli eventi lesivi, risponde del reato per maltrattamenti in concorso con chi compie i maltrattamenti, per non aver ottemperato all’obbligo previsto per legge di tutelare i figli (Cassazione penale sez. III, 19 gennaio 2006, n. 4331: “Il concorso per fatto omissivo, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del codice penale di alcuni dei ricorrenti nei delitti di violenza sessuale e maltrattamenti posti in essere da altri imputati, deve considerarsi legittimamente ritenuto in quanto essi avevano il dovere giuridico di impedire il verificarsi o, almeno, il protrarsi dei fatti delittuosi posti in essere in danno dei minori, nei confronti dei quali erano titolari della funzione di garanzia connessa al loro dovere di tutelarli e sorvegliarli”)
- La provocazione del soggetto passivo, nel reato di maltrattamenti in famiglia, non può essere considerata causa di esclusione dello stesso, ma eventualmente può essere vista come un’attenuante, in relazione soltanto ai singoli episodi ai quali la provocazione inerisce (cioè che a cui si riferisce) (Cassazione penale sez. VI, 27 maggio 2008, n. 35862).
- “II delitto di lesioni personali volontarie non può ritenersi assorbito in quello di maltrattamenti in famiglia, trattandosi di illeciti che concorrono materialmente tra loro per la diversa obbiettività giuridica” (Cassazione penale sez. I, 9 novembre 2005, n. 7043).
- Non integra il reato di maltrattamenti in famiglia il comportamento, di una madre divorziata che sottopone i figli a ripetute vessazioni fisiche e morali allo scopo di impedire che gli stessi frequentino il loro padre al di fuori delle previsioni temporali fissate dal giudice civile, a meno che l’accusa non sia suffragata da un quadro probatorio adeguato (Cassazione penale, sez. VI, sentenza 16.10.2009 n° 40385)
Tre tipi di maltrattamenti
Da ultimo è bene far notare, come si percepisce anche solo leggendo il primo comma dell’art. 572 c.p., che il reato di maltrattamenti in famiglia comprende una vasta forma di maltrattamenti, che sconfina l’ambito familiare fino a raggruppare tutte quelle forme di maltrattamento verso le persone sottoposte alla cura o autorità altrui (non solo figli, ma anche minori accuditi da adulti non parenti, incapaci etc.).
Si ravvisano, infatti, tre forme di reato:
-
maltrattamenti verso i familiari, (“famiglia” va inteso in senso ampio, ricomprendendo anche le ipotesi di convivenza more uxorio e quelle di coniuge separato)
-
maltrattamenti verso il minore con meno di 14 anni (non è necessario un vincolo parentale, ma una semplice continuità di rapporti tra l’agente e la vittima: un rapporto fiduciario)
-
maltrattamenti consumati a danni di persona sottoposta all’autorità dell’agente o comunque ad esso affidato
Serva la consapevolezza di ledere
Affinchè possa ravvisarsi il reato di maltrattamenti è necessario, oltre che ad una condotta come sopra descritta, anche che l’agente abbia la consapevolezza di persistere in un’attività vessatoria e prevaricatoria, la quale riveli un’inclinazione a maltrattare. Non è pertanto richiesta un’esplicita volontà di sottoporre la vittima ad una serie di sofferenza fisiche o psicologiche (ossia un programma criminoso).
avv. Paola Turri
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