Il fondamentale principio della bigenitorialità rende l’affidamento condiviso (legge 54/06) la principale forma di regolamentazione del rapporto tra genitori e figli in caso di separazione della coppia.
Tuttavia, quando non è possibile procedere con l’affidamento condiviso, il giudice dovrà optare per l’affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori, dando all’altro genitore il diritto di visita. Che viene concordato tenendo conto delle esigenze del figlio (impegni scolastici o di altro tipo) e del genitore non affidatario. Le disposizioni in materia, inoltre, possono anche essere modificate a seconda dell’insorgere di nuove esigenze; addirittura l’affidamento esclusivo può anche essere sostituito con quello condiviso, se vengono meno le circostanze che a suo tempo avevano impedito la concessione di quest’ultimo.
Il Giudice ha una vasta discrezionalità nel disciplinare il diritto di visita del genitore non affidatario ai figli, proprio in considerazione dell’importanza che venga mantenuto comunque un buon rapporto dei figli con entrambi i genitori.
Se il genitore non affidatario va a vivere lontano
Un caso particolare è quando, dopo che il giudice ha stabilito le regole in merito alle frequentazioni del genitore non affidatario con i figli, il genitore affidatario decida di trasferirsi in un’altra città, magari anche molto lontano, rendendo così più complicato il contatto tra quest’ultimo ed i figli. Rispettare il diritto di visita così com’è stato inizialmente formulato, pertanto, può diventare eccessivamente gravoso sia per i figli che per il genitore non affidatario. Tanto che è lecito e giustificato l’eventuale richiesta di quest’ultimo di una modifica della regolamentazione delle visite. Su tale aspetto la giurisprudenza di merito inizia peraltro a dimostrarsi non solo comprensiva alle esigenze delle parti in causa, ma anche al passo con i tempi; vi è infatti un’apertura alla tecnologia come “mezzo di visita”.
I giudici di merito (per la precisione di recente il Tribunale di Nicosia con decreto n. 15 del 22 aprile 2008) iniziano infatti a riconoscere come ulteriore mezzo di contatto tra genitore non affidatario e figli anche la webcam, perché riscontrano l’efficacia di tale strumento per mantenere un contatto costante e continuo tra genitore e figlio nonostante le distanze.
Con ciò tuttavia non si vuole sostituire o derogare l’indispensabile bisogno di ogni bambino di sentirsi coinvolto sul piano emotivo dalla relazione fisica con il proprio genitore (nulla, infatti, può sostituire una carezza o un abbraccio del genitore). Piuttosto si vuole offrire un mezzo accessorio ed ulteriore per evitare l’eventuale prolungata assenza di visita dovuta alla lontananza.
Il diritto di visita del genitore con i propri figli è un diritto fondamentale e tutelato dall’Ordinamento, tanto che l’eventuale ostacolo nell’esercizio dello stesso da parte di terzi (per esempio da parte del genitore affidatario che renda difficile all’altro genitore vedere i figli) rappresenta un fatto costitutivo del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali.
Avv. Paola Turri
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