L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello promosso da una struttura privata non convenzionata, con la Risoluzione numero 87/E del 20 agosto 2010, ha chiarito il trattamento ai fini Iva delle prestazioni di diagnosi e cura in regime ambulatoriale e di ricovero. Vediamo assieme le conferme e le novità.
IL QUADRO NORMATIVO
Prima di entrare nel dettaglio della risoluzione in oggetto, è necessario inquadrare l’ambito normativo che la stessa va a trattare.
L’oggetto dell’interpello proposto riguarda il trattamento ai fini Iva delle prestazioni di diagnosi e cure in regime ambulatoriale e di ricovero rese da una casa di cura non convenzionata. Le norme di riferimento sono:
- art.10, primo comma, nr.18), dpr 633/72 che esenta dall’Iva “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza […]”
- art.10, primo comma, nr.19), dpr 633/72 che esenta dall’Iva “le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da Onlus compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali”
- Tabella A, parte III, nr. 120), allegata al dpr 633/72, che stabilisce l’aliquota del 10% per le prestazioni di maggior comfort alberghiere rese a persone ricoverate in istituti sanitari
- art.36, terzo comma, DPR 633/72: “I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell’ambito della stessa impresa […], hanno facoltà di optare per l’applicazione separata dell’imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate […]”
COSA DICE LA RISOLUZIONE 87
Vediamo ora schematicamente le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate:
- con il termine “convenzionate”, usato nell’art.10, comma primo, nr.19) DPR 633/72 si intendono non solo le strutture convenzionate con la regione, ma anche con casse mutue, enti, etc.
- le prestazioni sanitarie rese a soggetti ricoverati sono imponibili Iva al 20%, in quanto ricomprese nella prestazione tipica di ricovero e cura
- estensione dell’aliquota Iva del 10% per le prestazioni di maggior comfort ex Tab.A, parte III, nr.120), DPR 633/72. In regime di ricovero non convenzionato le prestazioni sanitarie e di supporto ad esse saranno quindi fatturate con Iva al 20%, mentre la quota relatIva alla prestazione alberghiera sarà fatturata con Iva al 10% (le prestazioni alberghiere riferite agli accompagnatori scontano comunque l’aliquota del 20%, si veda risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate 111/E 05.08.2004)
- la struttura sanitaria può emettere fattura, in nome e per conto del professionista, per le prestazioni rese presso la casa di cura in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente tra il medico ed il paziente
- è esclusa la possibilità di gestire in contabilità separata l’attività di ricovero e cura e quella ambulatoriale, essendo le attività in questione riconducibili allo stesso codice ATECO. In tal modo nei casi di compresenza di entrambe le attività, una soggetta ad Iva e l’altra esente, si andrà a creare un pro-rata di indetraibilità dell’Iva, con la conseguente perdita di recupero pieno dell’Iva sugli acquisti
Donatello Ferrari
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