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Esperti Uneba – Fatturazione delle prestazioni sanitarie effettuate nell’ambito di strutture private non convenzionate

L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello promosso da una struttura privata non convenzionata, con la Risoluzione numero 87/E del 20 agosto 2010, ha chiarito il trattamento ai fini Iva delle prestazioni di diagnosi e cura in regime ambulatoriale e di ricovero. Vediamo assieme le conferme e le novità.

IL QUADRO NORMATIVO

Prima di entrare nel dettaglio della risoluzione in oggetto, è necessario inquadrare l’ambito normativo che la stessa va a trattare.

L’oggetto dell’interpello proposto riguarda il trattamento ai fini Iva delle prestazioni di diagnosi e cure in regime ambulatoriale e di ricovero rese da una casa di cura non convenzionata. Le norme di riferimento sono:

  • art.10, primo comma, nr.18), dpr 633/72 che esenta dall’Iva “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza […]”
  • art.10, primo comma, nr.19), dpr 633/72 che esenta dall’Iva “le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da Onlus compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali”
  • Tabella A, parte III, nr. 120), allegata al dpr 633/72, che stabilisce l’aliquota del 10% per le prestazioni di maggior comfort alberghiere rese a persone ricoverate in istituti sanitari
  • art.36, terzo comma, DPR 633/72: “I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell’ambito della stessa impresa […], hanno facoltà di optare per l’applicazione separata dell’imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate […]”

COSA DICE LA RISOLUZIONE 87

Vediamo ora schematicamente le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate:

  • con il termine “convenzionate”, usato nell’art.10, comma primo, nr.19) DPR 633/72 si intendono non solo le strutture convenzionate con la regione, ma anche con casse mutue, enti, etc.
  • le prestazioni sanitarie rese a soggetti ricoverati sono imponibili Iva al 20%, in quanto ricomprese nella prestazione tipica di ricovero e cura
  • estensione dell’aliquota Iva del 10% per le prestazioni di maggior comfort ex Tab.A, parte III, nr.120), DPR 633/72. In regime di ricovero non convenzionato le prestazioni sanitarie e di supporto ad esse saranno quindi fatturate con Iva al 20%, mentre la quota relatIva alla prestazione alberghiera sarà fatturata con Iva al 10% (le prestazioni alberghiere riferite agli accompagnatori scontano comunque l’aliquota del 20%, si veda risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate 111/E 05.08.2004)
  • la struttura sanitaria può emettere fattura, in nome e per conto del professionista, per le prestazioni rese presso la casa di cura in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente tra il medico ed il paziente
  • è esclusa la possibilità di gestire in contabilità separata l’attività di ricovero e cura e quella ambulatoriale, essendo le attività in questione riconducibili allo stesso codice ATECO. In tal modo nei casi di compresenza di entrambe le attività, una soggetta ad Iva e l’altra esente, si andrà a creare un pro-rata di indetraibilità dell’Iva, con la conseguente perdita di recupero pieno dell’Iva sugli acquisti

Donatello Ferrari

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