E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 luglio la legge 96/12, che pur essendo incentrata sul finanziamento ai partiti porta con sé anche l’aumento delle detrazioni delle liberalità effettuate dalle persone fisiche a gran parte del mondo non profit.

Come avevamo anticipato, si prevede l’innalzamento della detraibilità delle erogazioni liberali dall’attuale 19%, al 24% per il 2013 e al 26% dal 2014.

Il beneficio fiscale per gli erogatori delle liberalità si avrà con le dichiarazioni compilate rispettivamente nel 2014 e nel 2015.

Non tutti gli enti sono però ricompresi in questa nuova disposizione. Da un’interpretazione letterale dell’articolo sembrano escluse dalla nuova disposizione, e quindi scontano la vecchia detrazione del 19%, le erogazioni a favore di associazioni di promozione sociale, di società e associazioni sportive dilettantistiche, di istituti scolastici pubblici o paritari senza scopo di lucro, di enti che realizzano attività culturali sulla base di apposite convenzioni per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro di beni artistici o architettonici.

La quota massima di erogazione detraibile rimane inalterata a euro 2.065.

La deduzione prevista dalla cosiddetta “Più dai, meno versi”, decreto legge 35/2005, non è stata toccata dalla nuova legge 96. Di conseguenza rimane deducibile dal reddito, con un limite massimo pari al minore tra il 10% del reddito ed euro 70 mila, l’erogazione effettuata a favore del mondo non profit.

Condizione per la deducibilità è che l’ente beneficiario dichiari di tenere le scritture contabili e di approvare entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio un documento che rappresenti la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dello stesso. La deduzione segue la progressività dell’imposta (più alto è il reddito, maggiore è il beneficio). Già a partire da redditi attorno ai 20 mila euro risulta essere conveniente rispetto alla detrazione.

Donatello Ferrari