Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 sono state diffuse le istruzioni da seguire per iscrivere gli enti e le associazioni sportive dilettantistiche negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2010.
I beneficiari della norma agevolativa per il 2010, cioè in riferimento ai redditi 2009, sono:
1- Enti del volontariato:
- onlus
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali
- associazioni riconosciute che, senza finalità di lucro, operano nei settori indicati dall’art. 10, comma 1, lettera a) del d.lgs 460/97
3- Enti della ricerca sanitaria
4- Attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
5- sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni a norma di legge (art. 90 l. 289/02) che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Modalità e termini di iscrizione nell’elenco del volontariato
Gli enti del volontariato che rientrano in una delle tipologie indicate al precedente punto 1, e le associazioni sportive dilettantistiche indicate al precedente punto 5, possono presentare, esclusivamente in via telematica, sin d’ora la propria domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate.
Trovate qui il software per la compilazione della domanda e dell’autocertificazione.
La domanda di iscrizione deve essere inviata, a pena di decadenza, entro il 7 maggio. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale data o inviate con modalità diversa da quella telematica. Anche gli enti che si erano già abilitati gli anni precedenti dovranno ripresentare la domanda per il 2010.
L’agenzia delle Entrate entro il 15 maggio pubblicherà sul proprio sito l’elenco provvisorio degli enti del volontariato. Entro il 20 maggio potranno essere corretti eventuali errori di iscrizioni rivolgendosi direttamente alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente. Entro il 25 maggio 2010 verrà pubblicato un elenco aggiornato.
Cosa bisogna fare dopo l’iscrizione nell’elenco del volontariato
I legali rappresentanti degli enti iscritti in elenco dovranno entro il 30 giugno 2010 spedire con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente, questa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. Alla dichiarazione deve essere allegata (art. 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n° 445) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Serve il resoconto: così abbiamo usato i fondi del 5 per mille
Gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille hanno l’obbligo di realizzare un apposito e separato rendiconto con relazione illustrativa per indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. La redazione di tale documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo. Modalità particolari sono previste per le associazioni sportive dilettantistiche.
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