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Esperti Uneba – Crisi familiare ed intervento del Giudice

Con il provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, spesso la crisi familiare non si assopisce. Anzi, i conflitti fra i coniugi talvolta si infittiscono, soprattutto quando i coniugi hanno volutamente tenuto un comportamento corretto durante la fase di giudizio al fine di ottenere il maggior numero di agevolazioni e privilegi. Dopo il provvedimento del Giudice, tuttavia, non dovendo più render conto circa il loro comportamento, fanno riemergere l’astio ed il rancore verso il coniuge/compagno.

In un simile conflitto, ovviamente sono i figli, soprattutto minorenni, ad essere “presi di mezzo”, perché il genitore affidatario ha la tendenza ad ostacolare e rendere sempre più difficoltoso il rapporto del figlio con l’altro genitore, tanto da arrivare a mettere in cattiva luce il genitore non affidatario agli occhi del figlio per allontanarlo.

Questa situazione si rivela assolutamente dannosa per il minore, tanto che lo stesso legislatore ha ritenuto, negli anni, di dover intervenire per poter dare dei mezzi, anche legali, al fine di limitare l’agire scorretto e sconsiderato del genitore.

“Il mio ex coniuge mi impedisce di vedere mio figlio. Cosa posso fare?”

Dinnanzi ad un comportamento di questo tipo, che pone ostacoli cioè al corretto rapporto con il figlio, il genitore che lo subisce può:

  1. ricorrere al Giudice civile ex art. 333 del Codice civile (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli), e ex art. 709 ter del Codice di procedura civile (Soluzioni delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni”) affinché il Giudice adotti i provvedimenti utili per far cessare il danno per i figli
  2. in alternativa, o in aggiunta, ricorrere al Giudice penale ex art. 388 co. 2 del Codice penale (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice), se non viene rispettato il provvedimento del Giudice civile emesso al momento di stabilire l’affidamento (il caso più frequente è il mancato rispetto dei tempi di visita stabiliti nel provvedimento del Giudice civile in sede di affidamento dei figli).

Un intervento non solo giuridico per evitare la “sindrome di alienazione genitoriale”

I mezzi di correzione giuridici sono strettamente collegati con gli interventi degli esperti ed operatori nel sociale. Spesso, infatti, il genitore vittima del comportamento ostativo dell’altro genitore, si rivolge principalmente e primariamente al mediatore, agli assistenti sociali o a psicologi per poter ottenere l’aiuto necessario per risolvere la situazione conflittuale.

In tali circostanze è utile un intervento immediato a 360 gradi ossia comprendente non solo l’aspetto psico-sociale, ma anche quello giuridico, in modo da poter arginare il conflitto ed evitare che lo stesso sfoci in forme gravi di conflittualità come la cosiddetta “sindrome di alienazione genitoriale”, che è oggi sempre più frequente anche nelle aule di tribunale (Corte di Cassazione – Sezione penale, sentenza 3-8 settembre 2009 n. 34838 – Si segnala anche il commento di questa sentenza in “Guida al diritto – Famiglia e minori” di ottobre 2009, n.10).

L’operatore sociale, pertanto, entrando in contatto con situazioni familiari conflittuali deve saper aiutare la coppia nella loro veste di genitori anche sollecitando gli opportuni interventi del Giudice. Per esempio, se l’operatore verifica che il genitore affidatario continua ad impedire gli incontri del figlio con l’altro genitore, nonostante l’intervento degli esperti, potrebbe invitare e sollecitare il genitore non affidatario a ricorrere anche all’aiuto del Giudice, affinché questi possa prendere i provvedimenti ritenuti più opportuni per il minore.

L’operatore a supporto del Giudice

Anche nella successiva fase giudiziale, quando il genitore vittima del comportamento scorretto e sconsiderato dell’altro ha già avviato il procedimento per porre termine a tanti e tali conflitti, l’intervento degli esperti è molto importante e delicato.

Dobbiamo considerare, infatti, che il Giudice, in quanto “uomo di legge”, non può avere le conoscenze tecnico-psicologiche necessarie per dare una valutazione completa della situazione. Infatti di norma, anche in considerazione del primario interesse dei minori coinvolti, il Giudice si affida a degli esperti per valutare ed analizzare il comportamento dei genitori, sia singolarmente, con un’analisi individuale, che in relazione al figlio. L’intervento degli esperti serve anche a valutare la capacità genitoriale di ciascuno e l’eventuale nocività della condotta tenuta del genitore per lo sviluppo e la crescita del figlio.

L’opera degli esperti, pertanto, risulta essere, anche in questa seconda circostanza, di fondamentale importanza, poiché il Giudice basa la sua decisione anche e soprattutto sulle relazioni da loro redatte.

E’ importante, pertanto, che gli esperti compiano un’attenta valutazione sia dei comportamenti dei genitori che delle effettive esigenze del figlio e che arrivino nella relazione finale ad individuare ed ipotizzare quale potrebbe essere la soluzione più idonea per il minore. E’ pur vero che il Giudice ha la piena facoltà di provvedere come meglio crede, anche disattendendo alle indicazioni riportate nelle relazioni degli esperti nominati, ma è altrettanto vero, che lo stesso, in quanto giurista non può conoscere in modo pieno e completo i risvolti psicologici che la vicenda conflittuale comporta per il minore e proprio per questo si affida a degli esperti.

avv. Paola Turri

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