L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, con la risoluzione 186/E del 17 luglio 2009, individua le condizioni di svantaggio economico ex articolo 10, comma 2 del d.lgs. 460/97, relative alle prestazioni svolte da una onlus nell’ambito dell’istruzione, formazione e promozione della cultura e dell’arte.
Per avere la qualifica di onlus, infatti, un’ente deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. La finalità di solidarietà sociale, nel caso di un ente che svolge l’attività nei settori dell’istruzione, della formazione e della promozione della cultura dell’arte, va individuata nelle condizioni di svantaggio dei soggetti destinatari delle stesse attività.
In particolare le attività svolte nei predetti settori (istruzione, formazione, promozione della cultura e dell’arte) devono essere rivolte, ai sensi del comma 2, lett. a), dell’art. 10 del D.Lgs.a “persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari”.
Il legislatore non ha dato una definizione tassativa dei soggetti svantaggiati, limitandosi all’indicazione in via generale delle condizioni di disagio a tal fine rilevanti (fisico, psichico, economico, sociale o familiare).
La condizione economica di disagio è stabilita con modalità e limiti (di reddito e di patrimonio) che variano in relazione ai diversi settori di intervento di solidarietà sociale: dall’assistenza sociale per casi di grave indigenza a forme di supporto di rilevanza sociale per situazioni di svantaggio di minore entità.
In particolare, nei settori dell’istruzione, della formazione e della promozione della cultura dell’arte, per individuare la condizione di disagio economico può farsi riferimento agli stessi criteri Isee (indicatore della situazione economica equivalente) del d.lgs 109/98, che servono ad attribuire esoneri e benefici a favore di studenti per eliminare gli ostacoli di ordine economico all’accesso all’istruzione e alla promozione della cultura.
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