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Esperti Uneba – Chi ha 75 anni o più non paga (entro un limite di reddito) il canone Rai

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 46/E con cui fornisce chiarimenti sui requisiti soggettivi e le istruzioni operative necessarie per poter fruire dell’esenzione del “canone Rai”, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) con il quale è stato disposto che: “a decorrere dall’anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza”.

  • qui la circolare 46
  • qui i moduli per chiedere l’esenzione dal pagamento dal canone Rai o per chiedere il rimborso del canone già versato nel 2008 e nel 2009 se se ne ha diritto

Qui di seguito una sintesi dei contenuti della circolare.

I REQUISITI SOGGETTIVI PER LA FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

La norma stabilisce che i soggetti interessati dall’agevolazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi, in modo congiunto:

  • aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno). Nell’ipotesi in cui l’abbonamento venga attivato nel corso dell’anno, il requisito dell’età dovrà essere posseduto alla data in cui il predetto contratto viene in essere.
  • non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge;
  • possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità (euro 6.713,98) con riferimento all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione.

Come si calcola il reddito

In relazione a quest’ultimo requisito, l’amministrazione finanziaria terrà conto di tutti i redditi che sono nella disponibilità del beneficiario e del suo coniuge convivente, indipendentemente dall’assoggettamento degli stessi alla tassazione ordinaria prevista ai fini dell’Irpef.

Pertanto, il reddito rilevante ai fini della fruizione dell’agevolazione in commento, sarà dato dalla somma:

  • del reddito imponibile (cioè, al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente. Per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;
  • dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
  • delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
  • dai redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Viceversa, sono esclusi dal calcolo:

  • i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
  • il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
  • i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
  • altri redditi assoggettati a tassazione separata.

Il legislatore ha stabilito, altresì, che chi intenda fruire dell’esonero dal pagamento del canone RAI non deve convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, che siano titolari di un reddito proprio. La finalità della norma è, infatti, quella di tutelare soggetti anziani che versano in condizioni di particolare disagio socio-economico.

COME CHIEDERE L’ESENZIONE E QUANDO

Per poter fruire dell’esenzione gli interessati dovranno compilare la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale attestare il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione previsti dalla norma agevolativa.

A tale scopo, l’Agenzia ha reso disponibile l’apposito modello che potrà, alternativamente, essere:

  • spedito a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO TORINO 1 S.A.T. – SPORTELLO ABBONAMENTI TV – 10121 – TORINO, allegando la copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore;
  • consegnato dall’interessato presso un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione, va spedita o consegnata:

  • entro il 30 aprile dell’anno di riferimento, da parte di coloro che per la prima volta fruiscono del beneficio;
  • entro il 31 luglio da parte di coloro che intendono fruire del beneficio, per la prima volta, relativamente al secondo semestre dell’anno (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 Luglio, data di scadenza del pagamento del canone per il secondo semestre);
  • entro il 30 novembre 2010, per beneficiare dell’esenzione dal canone dovuto per il secondo semestre in relazione all’anno in corso;
  • entro il 30 novembre 2010 dai soggetti che, in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione negli anni 2008, 2009 e 2010 non hanno effettuato il versamento del canone senza procedere ad alcuna comunicazione nei confronti degli uffici dell’Agenzia delle Entrate;
  • entro sessanta giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo di pagamento del canone, per coloro che, in possesso dei requisiti di cui sopra, nel corso dell’anno attivano per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che la dichiarazione non dovrà essere rinnovata nelle annualità successive. Qualora il contribuente non risulti più in possesso dei requisiti per beneficiare dell’esenzione, sarà comunque tenuto al versamento del canone.

Ai sensi dell’articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, l’Amministrazione Finanziaria effettuerà, sulle dichiarazioni presentate, idonei controlli, con il metodo del campionamento, per accertare la veridicità dei dati dichiarati.

RIMBORSO DEL CANONE CORRISPOSTO

Coloro che hanno pagato il canone di abbonamento relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 pur essendo in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione in argomento, potranno chiedere il rimborso di quanto versato inoltrando un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, utilizzando questo modello. In tale fattispecie, i contribuenti interessati dovranno corredare l’istanza con la dichiarazione sostitutiva di cui al paragrafo che precede ed effettuarne l’inoltro all’Agenzia delle Entrate con le medesime modalità. Il rimborso del canone sarà effettuato mediante pagamento in contanti presso gli uffici postali.

SANZIONI

L’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che “per ciascuna annualità evasa” venga irrogata una sanzione amministrativa di “importo compreso tra euro 500,00 ed euro 2.000,00 che si cumulerà con il canone dovuto e gli interessi maturati. In caso di dichiarazioni mendaci, si applicano, inoltre, le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 2000.

Angelo Moretti

Su tema analogo, qui le indicazioni su quali enti assistenziali possono richiedere l’esenzione dal canone Rai e in che modo fare domanda.

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