A seguito di interpello, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 397/E del 22 ottobre 2008, ha chiarito che le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale di soggetti non autosufficienti, quando le prestazioni siano rese dalla casa di cura in cui il soggetto è ricoverato, sono detraibili, con la detrazione Irpef del 19%, prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i-septies) del Tuir.
Come fare per ottenere la detrazione?
Ai fini della detrazione, le spese sostenute per l’assistenza personale:
- devono risultare da idonea documentazione fiscale. Se, come nel caso oggetto di interpello, la spesa è sostenuta in favore di un familiare, la documentazione dovrà contenere oltre agli estremi anagrafici e al codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza, anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale del familiare in favore del quale la spesa è sostenuta
- devono essere certificate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto
Chi può avere la detrazione?
La detrazione in questione è calcolabile su un ammontare massimo di spesa di 2100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40 mila euro.
Donatello Ferrari
2 Comments
Buongiorno, mio padre, non autosufficiente, è ricoverato in un istituto di cura.
l’Istituto mi fa pagare una retta generica senza specificare a cosa si riferisca.
Sentito telefonicamente l’ufficio amministrativo dell’istituto, lo stesso mi specifica che la retta da me pagata è relativa esclusivamente alla quota alberghiera in quanto la quota sanitaria è pagata da altro ente.
La mia domanda è cosa mi posso detrarre?
Ringrazio anticipatamente per la risposta.
Cordiali saluti.
Pradal Wanda
@Wanda Pradal
L’agevolazione fiscale riguarda solo ed esclusivamente le spese rimaste a carico del contribuente, anche se sostenute per famigliari non a carico, relative agli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti. Tra tali spese non è ricompresa la quota alberghiera.
Si veda in tal senso le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate, che pur in vigenza della vecchia deduzione, sono da considerarsi del tutto attuali:
-Circ. 10 giugno 2004 n. 24/E, risposta 2.1;
(http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/ER/ProblemaDellaSettimana/20060917/PRASSI/CIR_10_6_2004_24E.pdf?cmd=art&codid=21.0.2028260707)
-Circ. 10 marzo 2005 n. 10/E, risposta 10.8.
(http://www.assoricerca.it/REVISORE%20CONTI%20IRAP/Circ_10E_2005.pdf)
Donatello Ferrari