Le strutture ospedaliere come le case di cura che appartengono a istituzioni di carattere privato riconosciute quali presidi ospedalieri delle Usl (ex art.43, l.833/78) possono usufruire della riduzione alla metà dell’Ires (art. 6, comma 1, lettera a, del dpr 601/73).
L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, con risoluzione 179/E del 10 luglio 2009 chiarisce infatti che l’agevolazione prevista dal dpr 601/73, consistente nella riduzione al 50% dell’Ires dovuta, si applica ai presidi ospedalieri delle Usl.
L’equivoco nasce dalla circostanza che l’art. 6 del dpr 601/73 continua a menzionare quali destinatari della riduzione a metà dell’Ires, tra gli altri, gli “enti ospedalieri” che hanno invece cessato di esistere con la riforma sanitaria iniziata nel 1978. E con quest’ultima sono state anche introdotte nuove strutture che operano nell’ambito della rete ospedaliera pubblica del servizio sanitario nazionale.
I presidi ospedalieri assumono un ruolo integrativo dell’assistenza ospedaliera pubblica ai sensi dell’articolo 43, secondo comma, della legge 833/78.
Di conseguenza, secondo l’Agenzia, tenuto conto anche della ratio del medesimo beneficio fiscale, si consente di applicare il beneficio fiscale della riduzione a metà dell’Ires agli enti che svolgono sostanzialmente e strutturalmente le funzioni dei soppressi enti ospedalieri nell’ambito della rete ospedaliera pubblica del servizio sanitario nazionale.
Donatello Ferrari
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