L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 10/E del 20 marzo 2012, ha indicato la tempistica e gli adempimenti per accedere alla ripartizione del 5 per mille anno finanziario 2012, relativo ai redditi 2011.
Il termine per la presentazione della domanda per l’iscrizione negli elenchi è
- lunedì 30 aprile 2012, per gli enti della ricerca scientifica o sanitaria;
- lunedì 7 maggio 2012, per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche.
La circolare ricorda inoltre che, come previsto dal decreto legge 16/2012, gli enti che non hanno assolto in tutto o in parte gli adempimenti richiesti entro i termini, ma in possesso dei requisiti sostanziali, possono regolarizzare la posizione ed ottenere l’iscrizione negli elenchi; le domande devono però essere presentate entro il 30 settembre 2012, pagando la sanzione di 258 euro. La disposizione si applica a partire dal 2012, sembrerebbe quindi non applicabile per le edizioni precedenti del 5 per mille, e può sanare la ritardata presentazione sia della domanda di iscrizione, che della dichiarazione sostitutiva; è possibile sanare anche la mancata allegazione della copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante alla dichiarazione sostitutiva presentata nei termini.
Ecco tutte le scadenze relative al 5 per mille per gli enti del volontariato
7 maggio 2012: presentazione telematica della domanda di iscrizione. Va utilizzato il software messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
14 maggio: pubblicazione sul sito dell’Agenzia dell’elenco provvisorio dei beneficiari;
20 maggio: termine per comunicare l’eventuale correzione di errori riscontrati nell’elenco;
25 maggio: pubblicazione dell’elenco aggiornato dei beneficiari;
30 giugno: termine per l’invio della dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante del mantenimento dei requisiti richiesti dalla norma;
31 marzo 2013: pubblicazione degli elenchi degli ammessi e ed esclusi con l’indicazione delle scelte e degli importi.
Confermato l’obbligo, anche per il 5 per mille 2012, di predisporre il rendiconto delle somme, entro un anno dalla ricezione delle stesse.
Qui tutte le informazioni sul 5 per mille fornite dall’Agenzia delle Entrate
Donatello Ferrari
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