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Esenzione Irap per le onlus salvata dalla Finanziaria 2008

 L’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), ha avuto una storia tormentata sin dagli albori con la prima stesura del D.Lgs. 446/97. Per quanto riguarda lo specifico tema dell’esenzione dell’Irap a favore delle onlus, la stessa è stata accusata di incostituzionalità.

Per capire meglio le disposizioni in argomento, e la portata dell’innovazione della Finanziaria 2008, va fatto un passo indietro.

Tutti gli enti non commerciali sono soggetti passivi Irap ai sensi del D.Lgs. 446/97. L’art. 16 comma 3 del decreto in questione stabilisce che “a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l’aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi”.

Tuttavia per alcune categorie di enti, ed in particolare per le onlus, alcune regioni hanno introdotto aliquote ridotte (oltre un punto percentuale dell’aliquota) ovvero le hanno esentate dal pagamento, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 460/97 (Decreto onlus). Tale articolo al comma 1 testualmente recita “[…], alle Province, ai Comuni, alle Regioni il potere di deliberare in favore delle Onlus riduzioni o esenzioni dal pagamento dei tributi di pertinenza degli stessi e dei connessi adempimenti”.

A titolo esemplificativo, la regione Lombardia esenta le onlus dal pagamento dell’Irap (L.R. 18/12/01 n.27); stessa cosa per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia (L.R. 25/01/02 n.03); la regione Liguria riduce al 3% l’aliquota Irap per le onlus (L.R. 02/04/04 n.7).

Secondo la tesi giurisprudenziale (sentenza della Corte Costituzionale n. 296 del 22/09/03) il superamento del limite di cui all’art.16 del D.Lgs. 446/97 ha determinato un eccesso di competenza tributaria da parte delle regioni, destando perplessità sulla costituzionalità dei regolamenti regionali.

A seguito della sentenza della corte Costituzionale, il legislatore ha concesso alle regioni a statuto ordinario di eccedere i limiti dell’art. 16 solo fino al 01/01/2007, obbligando le stesse ad uniformarsi al dettato normativo a partire dalla stessa data (Legge 350/03, Finanziaria 2004).

Ora la Finanziaria 2008 è intervenuta nella vicenda, sia pure in modo indiretto, consentendo alle onlus di mantenere l’esenzione dal tributo. La Finanziaria ha, infatti, stabilito che a decorrere dal 01/01/2009, l’Irap sarà istituita con legge regionale. In altre parole l’Irap sarà a tutti gli effetti un tributo regionale e le regioni, quindi, potranno esentare le onlus dal pagamento del tributo, modificare le aliquote e introdurre agevolazioni speciali, senza contrastare con le norme costituzionali. 

Donatello Ferrari

6 Comments

  1. Sono il segretario – economo di una Fondazione che gestisce una Casa di Riposo per Anziani, abbiamo diritto all’esenzione dell’IRAP?
    Grazie.

  2. Per rispondere adeguatamente è necessario conoscere la Regione di ubicazione della struttura, nonchè se la stessa ricopra la qualifica di Onlus.
    Donatello Ferrari

  3. La ringrazio per la Sua risposta tempestiva, La Regione in cui la Fondazione opera è la Sicilia.
    La Fondazione è composta da un CDA nominato dalla Curia e non ha scopo di lucro.
    La Fondazione è iscritta nel registro delle persone giuridiche tenuto presso la Presidenza della Regione Siciliana.
    Abbiamo diritto all’esenzione dell’IRAP?

    N.B.: sono anche il Vice Presidente Provinciale
    UNEBA Catania.

  4. La Regione Sicilia ha stabilito sia aliquote agevolate che esenzioni IRAP per enti commerciali e non commerciali ritenuti meritevoli di attenzione.
    In particolare è stabilita l’esenzione IRAP per:
    1- Onlus di cui al D.Lgs. 460/97;
    2- Associazioni di promozione sociale di cui alla L. 383/00;
    3- Cooperative sociali di cui alla L. 381/91;
    4- IPAB;
    5- nuove imprese giovanili e femminile nate nel 2004 alle condizioni previste dalla legge;
    6- imprese turistiche, alberghiere e artigianali, le imprese operanti nel settore dei beni culturali e dell’information technology, industrie agroalimentari e le imprese con fatturato inferiore a 10 milioni di euro. L’esenzione spetta se l’attività è iniziata nel 2004 e nei limiti stabiliti dalla legge regionale;
    7- imprese già operanti in Sicilia, con esclusione di quelle chimiche e petrolchimiche, per la base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio ’01/’03.
    La Fondazione in questione non sembra rientrare in nessuna delle tipologie indicate, di conseguenza si ritiene non sia esonerata dall’IRAP.
    Per completezza di informazione la stessa non sembra rientrare nemmeno tra le altre tipologie di enti agevolate mediante aliquota ridotta IRAP.
    Donatello Ferrari

  5. Buongiorno, siamo un’associazione di volontariato onlus che gestisce due comunità residenziali per minori e risiede nel Veneto.
    Sono previste delle agevolazioni o riduzioni ai fini irap per il nostro tipo di organizzazione?

    Grazie mille per la cortese disponibilità
    cordiali saluti

    Sabrina Toffoli

  6. Le uniche agevolazioni IRAP stabilite dalla Regione Veneto per il sociale riguardano le cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1 L.R. 24/94 (riduzione aliquota primi tre anni di attività) e articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/06 (esenzione IRAP).
    L’associazione in questione, quindi, pur essendo onlus, non sembra avere i requisiti per avere agevolazioni IRAP.

    Donatello Ferrari


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