Gli enti non commerciali sono tenuti a presentare il “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi” , c.d. Modello EAS, telematicamente entro 60 giorni dalla data di costituzione.
Il modello deve essere nuovamente presentato all’Amministrazione finanziaria nel caso di variazione dei dati precedentemente comunicati.
In particolare, entro il 31 marzo 2015 gli enti non commerciali di tipo associativo devono comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali modifiche intervenute nel corso del 2014 dei dati rilevanti ai fini fiscali precedentemente inviati con il modello Eas, trasmettendo un nuovo modello, compilato in ogni parte, non solo quella variata.
Mediante la compilazione del modello Eas l’Amministrazione Finanziaria mira alla verifica del rispetto delle condizioni che consentono di godere delle agevolazioni fiscali previste ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione:
- Le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 (che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con D.M. Finanze 25 maggio 1995)
- Le associazioni pro loco che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398 le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro telematico tenuto dal CONI qualora non svolgano attività di natura commerciale (nemmeno de-commercializzata)
- Gli enti non aventi natura associativa (esempio fondazioni) nonché gli enti di diritto pubblico e quelli destinatari di specifiche disposizioni fiscali (es. le onlus).
Sono, invece, interessate alla presentazione parziale del Modello EAS:
- Le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, diverse da quelle espressamente esonerate
- Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383
- Le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, diverse da quelle esonerate
- Altri soggetti (associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’Interno nonché dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, movimenti o partiti politici, ecc.).
L’omesso invio del Modello EAS, entro i termini di legge, ossia:
- entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente (prima presentazione)
- entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello della variazione nel caso di variazione dei dati precedentemente comunicati (ri-presentazione)
non comporta l’applicazione di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria bensì l’impossibilità per l’ente di applicare le agevolazioni fiscali di cui agli artt. 148 del T.U.I.R. e 4 del D.P.R. n. 633/1972.
Gli enti associativi che non invieranno il Modello EAS non potranno più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi.
Il modello non deve essere ripresentato, tra l’altro, in caso di variazione dei dati relativi al rappresentante legale o all’ente in generale, già oggetto di comunicazione mediante i modelli AA5/6 per gli enti non titolari di partita IVA e AA7/10 per gli enti titolari di partita IVA.
Altre variazioni che non comportano obbligo di ripresentazione:
- Importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione e pubblicità (Punto 20 del modello)
- Utilizzo e costo di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi (Punto 21 del modello)
- Dati relativi all’ammontare delle entrate dell’ente (media degli ultimi 3 esercizi) (Punto 23 del modello)
- Numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso (Punto 24 del modello)
- Importo delle erogazioni liberali ricevute (Punto 30 del modello)
- Importo dei contributi pubblici ricevuti (Punto 31 del modello)
- Numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi (Punto 33 del modello)
Con Risoluzione del 12.12.2012, n. 110/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’omesso invio e la tardiva comunicazione del modello Eas, rispetto al termine dei 60 giorni dalla costituzione dell’ente, possono essere sanati mediante l’istituto della remissione in bonis, inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello Unico (30 settembre) e versando la sanzione di euro 258 tramite modello F24.
Il ravvedimento operoso è applicabile anche al caso di omessa ri-presentazione del modello per variazioni dei dati già comunicati.
Il modello Eas deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate in via telematica direttamente, o mediante gli intermediari abilitati, con il software messo a disposizione dall’Agenzia.
(fonte: Csv News)
No comment yet, add your voice below!