E’ passato dal 28 febbraio (com’era nel 2019) al 30 giugno di ogni anno il termine entro il quale gli enti non profit devono pubblicare i contributi pubblici che ricevono “nei propri siti internet o analoghi portali digitali”.

La legge 58/2019 di conversione del Decreto Crescita, infatti, all’articolo 35, ha modificato i termini e le condizioni dell’obbligo introdotto dalla legge 124/17.

Qui, all’articolo 35, la norma attualmente in vigore ,con l’indicazione degli enti a cui spetta questo obbligo.

In due commi dell’articolo 35 si fa riferimento al fatto che gli enti possono pubblicare l’indicazione dei contributi “su propri siti internet, secondo modalita’ liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza”.

Per questo www.uneba.org è a disposizione degli associati che non hanno siti internet per pubblicare le loro comunicazioni sui contributi pubblici, utilizzando questo modulo. Uneba non si assume responsabilità, naturalmente, sul contenuto delle comunicazioni. Invitiamo gli enti ad una approfondita lettura della normativa.

Come spiega il Forum Terzo Settore, <<Il Decreto Crescita definisce anche la tipologia di erogazioni che dovranno essere rese pubbliche sul web. Si tratta di “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati”. (…)  Vengono esclusi dall’obbligo ad esempio gli incarichi retribuiti e in generale l’acquisto di eventuali beni e servizi, oppure eventuali risarcimenti danni (…) e anche il contributo del 5 per mille>>.  Inoltre il Decreto “introduce, infatti, a partire dal 1° gennaio 2020, una sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che violano l’obbligo di pubblicazione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2000 euro. Si introduce anche una sanzione amministrativa accessoria: se il trasgressore non procede alla pubblicazione e al pagamento previsto entro 90 giorni dalla contestazione, dovrà restituire interamente la somma ricevuta”.