Entra in vigore il 28 febbraio 2019 l’obbligo per onlus e le fondazioni di pubblicare sul proprio sito un resoconto sui contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell’anno precedente.
E’ quanto si evince dal parere del Consiglio di Stato 1449/2018 in merito ai termini per l’applicazione di quanto previsto dai commi 125 a 129 della legge 4 agosto 2017, n. 124, la “legge annuale per il mercato e la concorrenza”.
All’articolo 126 la legge stabilisce che
“A decorrere dall’anno 2018 (…) le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni (…) e con società in partecipazione pubblica (…) pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere”.
Il dubbio riguardava l’interpretazione di quell’iniziale “a decorrere dall’anno 2018”. L’obbligo entrava in vigore dal 28 febbraio 2018, o entrava in vigore a partire dai contributi ricevuti nel 2018, e quindi dal 28 febbraio 2019?
Anche Uneba aveva sollecitato chiarimenti in merito, per dare certezze alle tante onlus e fondazioni associate.
Già il Ministero del Lavoro aveva indicato che la scadenza giusta era il 28 febbraio 2019. Il Ministero dello Sviluppo Economico propendeva invece per la scadenza del 28 febbraio 2018, e per questo aveva inviato la richiesta di parere al Consiglio di Stato. Che ha risposto ribadendo che l’obbligo è dal 28 febbraio 2019.
“Le norme – scrive il Consiglio in questione sono entrate in vigore il 29 agosto 2017 e se si dovesse ritenere che le stesse operino sulla rendicontazione 2017, tutti gli operatori si troverebbero ovviamente nella situazione di non aver raccolto alcun dato in maniera strutturata e sistematica almeno per i primi nove mesi del 2017, quando le norme in questione non erano in vigore nel nostro ordinamento. Ciò dovrebbe valere tanto per gli obblighi introdotti a carico dei percettori, quanto dei soggetti erogatori, con incombenze non indifferenti per le società di revisione. (…) Oltre alle difficoltà di ordine pratico ed economico segnalate nella richiesta di parere, non può non essere tutelata la riservatezza del soggetto che ha effettuato erogazioni dall’inizio dell’anno 2017 e fino all’entrata in vigore della legge, riservatezza che viene superata, sia pure per importi eccedenti una certa soglia, dalle norme in esame”.
Come sottolinea in una nota il Forum del Terzo Settore (di cui Uneba fa parte), restano aperti anche altri nodi interpretativi della legge.
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