Spesso arrivano a info@uneba.org richieste di chiarimenti da parte degli enti associati, alle quali cerchiamo di rispondere nella maniera più efficace possibile.
Ad esempio, un ente ci ha chiesto "se e in che modo il datore di lavoro si può rivalere nei confronti del dipendente che ha recato danni all’attrezzatura dell’azienda".
Questa la risposta ufficiale di Uneba.
"Riteniamo possibile per il datore di lavoro recuperare l’equivalente di danni alle attrezzature causati da un dipendente, operando ritenute dalla retribuzione, limitatamente a max. un quinto della retribuzione netta in pagamento per ogni prelievo.
Quanto sopra, solo a condizione che i danni siano attribuibili a negligenza, imperizia o inosservanza delle disposizioni di servizio.
Pertanto è necessario che il recupero avvenga sempre collateralmente ed a conclusione di un iter disciplinare specifico (contestazione, termine a difesa, applicazione della sanzione) nel rispetto dell’art.7 della legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) e dell’art.71 vigente CCNL.
E’ da escludere il prelievo qualora dalla procedura disciplinare dovessero emergere ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, anche in forma dubitativa".
Molti altri quesiti con risposta relativi a comuni problemi che possono capitare nella vita quotidiana degli enti Uneba si trovano nella parte riservata di www.uneba.org, accessibile solo ai soci Uneba in regola con il pagamento delle quote. Qui per saperne di più.
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