La legge 77/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2020, segna la conversione in legge del decreto legge Rilancio.
Ecco la Nota di Lettura (parte prima, parte seconda) che approfondisce i contenuti della legge, articolo per articolo.
Qui a seguire una sintesi di massima dei contenuti del decreto di interesse degli enti Uneba, grazie a QuotidianoSanità , Disabili.com, Altalex
Vi consigliamo comunque una attenta lettura della norma
LINEE GUIDA ANTI COVID PER RSA E ALTRE STRUTTURE
Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, il Comitato tecnico-scientifico dovrà adottare linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, che durante l’emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.
Le linee guida dovranno essere adottate nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture;
b) garantire la sicurezza di tutto il personale
c) prevedere protocolli specifici per la diagnosi dei contagi e le misure di contenimento
d) disciplinare le misure di igiene per il personale in servizio
e) prevedere protocolli per la sanificazione
Le strutture saranno inoltre equiparate ai presìdi ospedalieri ai fini dell’accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell’emergenza epidemiologica.
PIU’ ASSISTENZA DOMICILIARE
Le misure di distanziamento sociale e di isolamento domiciliare determinano la necessità di implementare e indirizzare le azioni terapeutiche e assistenziali sempre più a livello domiciliare, in particolare per i pazienti in isolamento domiciliare o sottoposti a quarantena nonché per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità
NUOVE STRUTTURE SPERIMENTALI DI PROSSIMITA’
Sperimentazione 2020-2021 di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo Settore senza scopo di lucro.
INFERMIERE DI FAMIGLIA
Le aziende e gli enti del Ssn potranno conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di co.co.co, in numero non superiore a8 unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti (in tutto 9.600 infermieri), ad infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate.
UN EXTRA PER GLI INFERMIERI
Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da Covid-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, nell’anno 2020 è incrementata la spesa per la retribuzione dell’indennità di personale infermieristico impegnato in queste attività. A tal fine è autorizzata l’ulteriore spesa di 10 milioni di euro.
PARITARIE
E’ stato aumentato di altri 150 milioni di euro il contributo a sostegno delle scuole paritarie.
ECM
Si estende a tutti i professionisti sanitari il bonus grazie al quale si intendono già maturati di un terzo i crediti Ecm del triennio 2020-2022.
DISABILITA’
Incremento del Fondo per le non autosufficienze di 90 milioni, per l’anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente
Istituzione del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità” per l’acquisto di DPI o nuove modalità organizzative per la prevenzione del rischio di contagio.
IVA AZZERATA O ABBASSATA SUI DPI
Esenzione Iva fino al 31 dicembre 2020, e Iva 5% dopo, per mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti
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