Per alcune categorie di disabili gravi o gravissimi con patologie non curabili non serviranno più visite di controllo per accertare e confermare la disabilità.
Lo stabilisce un decreto del Ministero della salute (del governo Prodi uscente) che applica quanto previsto dall’art. 6 della legge 80/2006.
Qui il decreto .
Ad essere esonerati da visite di controllo per una disabilità senza dubbio irreversibile sono (semplificando) i sofferenti di:
- insufficienza cardiaca o respiratoria grave
- perdita di funzionalità del rene con obbligo di dialisi
- perdita anatomica o funzionale degli arti superiori o inferiori
- menomazioni dell’apparato osteo articolare, con perdita di funzionalità o gravi limitazioni funzionali
- epatopatie che compromettono il sistema nervoso
- tumori con compromissione di organi o apparati
- alcune patologie e sindromi neurologiche
- patologie mentali che causano gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione
- cecità o sordità totali
Qui sono meglio precisate le malattie o condizioni che esonerano dalle visite di controllo
Queste condizioni di disabilità devono comunque essere certificate dalla propria azienda sanitaria locale. Esaminata la documentazione, l’Inps comunicherà all’interessato l’esonero dalla visite di controllo della disabilità; oppure, se giudicherà insufficiente quanto fornito dalla Ulss, chiederà al disabile di inviare altra documentazione.
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