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Decreto Dignità – Limitazioni ai contratti a tempo determinato

Il decreto legge “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, soprannominato “Decreto Dignità”. approvato dal Consiglio dei ministri lunedì 2 luglio interviene in materia di contratti a tempo determinato, con l’obbiettivo di limitarne l’uso.

Ecco il testo del “Decreto Dignità”

Il decreto legge prevede, spiega il comunicato stampa del Governo “che, fatta salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche causali, l’eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze temporanee e limitate. In presenza di una di queste condizioni già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a 24 mesi. Al fine di indirizzare i datori di lavoro verso l’utilizzo di forme contrattuali stabili, inoltre, si prevede l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale – attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione”.

Essendo un decreto legge, entra immediatamente in vigore, ma resta in vigore solo per 60 giorni: entro questi 60 giorni deve essere approvato da Camera e Senato (che possono anche apporre delle modifiche), altrimenti perde efficacia fin dall’inizio.

2 Comments

  1. Buongiorno.
    In merito al CCNL SERVIZI ASSISTENZIALI UNEBA è previsto che il contingentamento sia del 30% da applicare su contratti a termine e in somministrazione.
    Ma laddove non vi fossero contratti di somministrazione ma solo contratti a termine diretti, si applicherebbe il 30% del CCNL SERVIZI ASSISTENZIALI UNEBA oppure il 20% stabilito dal D. Lgs. 81/2015?

    In attesa di riscontro.

    Grazie e cordiali saluti.

  2. Buongiorno io sono stata assunta presso una casa di riposo nel 2016 e sono rimasta fino a novembre 2018 poi mi hanno licenziata dicendomi che avevo terminato i rinnovi… Mi hanno riassunta presso lo stesso ente il 9 di gennaio 2019 per una sostituzione di maternità con scadenza di contratto 8 aprile 2019… Ora mi hanno spiegato che devo fare uno stacco di 10 gg per potermi tenere.. Dopo questo stacco ho ancora dei rinnovi o passo ad indeterminato?


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