Come già anticipato sul sito Uneba, dal 12 marzo cambiano le regole sulle dimissioni, come fissato dal Decreto ministeriale del 15 dicembre 2015.
Le dimissioni sono valide solo se presentate online (lo può fare il lavoratore da solo oppure con l’aiuto di un soggetto abilitato) come spiegato nella Circolare del ministero del lavoro del 4 marzo 2016, e sintetizzato qui o nel video che riproponiamo qui sotto. Se il dipendente si presenta dall’ente con la lettera di dimissioni in mano, l’ente deve chiedere al dipendente di utilizzare la nuova procedura online. La lettera da sola non ha valore.
Inoltre, il dipendente ha sette giorni di tempo per cambiare idea e revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale del contratto: quindi il datore di lavoro deve aspettare 7 giorni almeno prima di assumere eventualmente un sostituto.
4 Commenti presenti
Adolf De Lorenzo
14 Marzo 2016 - 13:39probobilmente non sarò l’unico a porre il quesito:
ma se un dipendente sen neva senza rispettare questa bella pensata – unica al mondo – cosa succede ovvero si deve fare come datore di lavoro?
Grazie
Adolf De Lorenzo
sito Uneba
21 Marzo 2016 - 14:25Buongiorno signor De Lorenzo, le trasmetto la risposta della segreteria Uneba
Niente. Il datore di lavoro non deve fare niente, salvo chiudere il rapporto di lavoro dopo 4 giorni di assenza continuativi da parte del dipendente sparito.
Se sparito misteriosamente, darà segnalazione all’autorità giudiziaria tramite Carabinieri.
Cordiali saluti, Uneba
Francesco
8 Agosto 2019 - 22:43Ma per quanto riguarda il contratto a tempo determinato? La procedura è uguale?
Alessia audisio
10 Giugno 2023 - 00:35Dopo aver dato il preavviso via PEC al datore di lavoro , la cessazione del contratto avviene automaticamente o devo passare dal patronato ?