Dal 12 ottobre 2017 i datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare, a  fini statistici ed informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Per gli infortuni con assenza dal lavoro di almeno 4 giorni, l’obbligo c’era già.
“Entro due giorni  – ricorda il Sole 24 Ore – da quando ha avuto notizia dell’infortunio il datore di lavoro deve inviare compilato in via telematica il modello ‘Comunicazione d’infortunio ai fini statistico informativi’. La violazione dell’obbligo di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 548,00 a € 1.972,80″.
Siamo esattamente a 12 mesi dall’entrata in vigore, il 12 ottobre 2016, dell Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione in Luoghi di Lavoro, che mira consentire alle pubbliche amministrazioni la condivisione di informazioni in materia di prevenzione degli infortuni e vigilanza sulle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il SINP ha la finalità di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.